Regolamento (CE) n. 1942/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1853/2003
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 04/11/2003 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 1942/2003 della Commissione del 3 novembre 2003 che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della prima gara di cui al regolamento (CE) n. 1853/2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1853/2003 della Commissione(3), del 17 giugno 2003. (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la prima gara prevista dal regolamento (CE) n. 1853/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 ottobre 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. (3) GU L 271 del 22.10.2003, pag. 15. (4) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. (5) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39. ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA >SPAZIO PER TABELLA>