Regolamento (CE) n. 1891/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 29/10/2003 pag. 0031 - 0031
Regolamento (CE) n. 1891/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301, vista la posizione comune 2001/357/PESC del Consiglio, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia(1), modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/771/PESC(2), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La risoluzione 1509 (2003) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 19 settembre 2003, ha dato vita a una Missione delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL), ha chiesto al Segretario generale delle Nazioni Unite di trasferire l'autorità dalle forze ECOMIL guidate dall'ECOWAS alla UNMIL il 1o ottobre 2003 e ha deciso di concedere deroghe alla fornitura alla UNMIL di armi e materiale bellico e alla prestazione di formazione o assistenza tecnica connesse, rispetto all'embargo sulle armi e l'embargo sulla formazione o assistenza tecnica connesse imposto dalla risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 7 marzo 2001. (2) In seguito alla risoluzione 1343 (2001), la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia, precedentemente modificata dalla posizione comune 2003/666/PESC(3), ha imposto misure restrittive nei confronti della Liberia e deve essere ulteriormente modificata. La posizione comune 2003/771/PESC prevede un'ulteriore modifica della posizione comune 2001/357/PESC per allineare l'embargo sulle armi e l'embargo sulla formazione o assistenza tecnica connesse alla risoluzione 1509 (2003) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. (3) Occorre pertanto modificare, per tener conto delle ulteriori deroghe a tale divieto previste dalla risoluzione 1509 (2003), il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia(4), che fra l'altro vieta di fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica in materia di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1030/2003 è sostituito dal testo seguente: "2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano a) alla fornitura di formazione o assistenza tecnica volte solamente a sostenere la Missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere usate da essa; b) a qualsiasi altra fornitura di formazione o assistenza tecnica per cui il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite abbia concesso preventivamente una deroga. Tali deroghe vengono ottenute attraverso le competenti autorità degli Stati membri di cui all'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a partire dal 1o ottobre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Matteoli (1) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. (2) Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 28. (4) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/2003 (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 1).