Regolamento (CE) n. 1879/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 25/10/2003 pag. 0025 - 0025
Regolamento (CE) n. 1879/2003 della Commissione del 24 ottobre 2003 che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione(2), visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003(4), in particolare l'articolo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1778/2003 della Commissione(5). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Italia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1778/2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1778/2003 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. (4) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17. (5) GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 4.