Regolamento (CE) n. 1843/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2004
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18/10/2003 pag. 0061 - 0062
Regolamento (CE) n. 1843/2003 della Commissione del 17 ottobre 2003 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli per l'esercizio 2004 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, considerando quanto segue: (1) Secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico deve essere operato al momento del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. (2) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento dell'acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale. Appare opportuno fissare per l'esercizio contabile 2004 i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori d'acquisto mensili di alcuni prodotti al fine di poter stabilire l'ammontare del deprezzamento. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per i prodotti indicati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico, siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004, si procede ad un deprezzamento del valore equivalente alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile di vendita. 2. Per stabilire l'ammontare del deprezzamento, gli organismi d'intervento applicano ai valori dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti riportati in allegato. 3. Gli importi delle spese così calcolate sono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione(3). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1o ottobre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. (2) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10. (3) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. ALLEGATO Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d'acquisto mensili >SPAZIO PER TABELLA>