Regolamento (CE) n. 1811/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, recante modalità di applicazione della decisione 2003/285/CE del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dalla Repubblica d'Ungheria
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 16/10/2003 pag. 0015 - 0020
Regolamento (CE) n. 1811/2003 della Commissione del 15 ottobre 2003 recante modalità di applicazione della decisione 2003/285/CE del Consiglio, per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dalla Repubblica d'Ungheria LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2003/285/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Conformemente alle disposizioni della decisione 2003/285/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire, per ciascuna campagna di commercializzazione, contingenti tariffari di importazione a dazio zero per il frumento e frumento segalato, farine di frumento o di frumento segalato, semole e semolini di frumento duro, semole e semolini di frumento tenero e agglomerati in forma di pellets di frumento, granturco, sementi di granturco, farina di granturco, semole e semolini di granturco e agglomerati in forma di pellets di granturco originari della Repubblica d'Ungheria. (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dei prodotti oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è opportuno subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo di importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, previa fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti. (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli di importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio. (5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003(3), per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica. (6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli di importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(4). (7) Occorre garantire che la Commissione e gli Stati membri si comunichino reciprocamente e rapidamente i quantitativi richiesti e importati. (8) Poiché il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(5) è stato abrogato con la decisione 2003/285/CE, è opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 1447/2002 della Commissione(6), che ne ha stabilito le modalità di applicazione. (9) Dato che protocollo di adeguamento approvato con la decisione 2003/285/CE è entrato vigore il 1o giugno 2003, è necessario che il regolamento che ne stabilisce le modalità di applicazione entri immediatamente in vigore. (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le importazioni di frumento e di frumento segalato di cui al codice code NC 1001, di farine di frumento o di frumento segalato di cui al codice NC 1101, di semole e semolini di frumento duro di cui al codice NC 1103 11 10, di semole e semolini di frumento tenero di cui al codice NC 1103 11 90 e di agglomerati in forma di pellets di frumento di cui al codice NC 1103 20 60 di cui all'allegato I, originari della Repubblica d'Ungheria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4779, conformemente alla decisione 2003/285/CE, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento. 2. Le importazioni di sementi di granturco di cui al codice NC 1005 10 90, di granturco di cui al codice NC 1005 90 00, di farina di granturco di cui al codice NC 1102 20, di semole e semolini di granturco di cui al codice NC 1103 13 e di agglomerati in forma di pellets di granturco di cui al codice NC 1103 20 40, di cui all'allegato I, originari della Repubblica d'Ungheria e che beneficiano di un dazio zero all'importazione nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4780, conformemente alla decisione 2003/285/CE, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità delle disposizioni del presente regolamento. 3. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione di uno dei seguenti documenti: a) il certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo tra la Comunità e tale paese; b) una dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo suddetto. Articolo 2 1. Le domande di titoli di importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ogni mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata. 2. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dello stesso giorno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax [n. (32.2) 295 25 15] alla Commissione, conformemente al modello che figura nell'allegato II, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli di importazione. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli di importazione per i cereali. 3. Se il totale dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna, di cui al paragrafo 2, supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno. Articolo 3 Per contabilizzare i quantitativi importati nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, la Commissione applica i coefficienti di equivalenza indicati nell'allegato III. Il quantitativo indicato in ciascuna domanda di titolo per un determinato prodotto è moltiplicato per il coefficiente relativo al prodotto considerato. Articolo 4 Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo. I titoli di importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio. Articolo 5 I diritti che derivano dai titoli di importazione non sono trasferibili. Articolo 6 Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra "0". Articolo 7 La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il nome del paese d'origine; b) nella casella 20, una delle seguenti diciture: - Reglamento (CE) n° 1811/2003 - Forordning (EF) nr. 1811/2003 - Verordnung (EG) Nr. 1811/2003 - Kανονισμός (EK) αριθ. 1811/2003 - Regulation (EC) No 1811/2003 - Règlement (CE) n° 1811/2003 - Regolamento (CE) n. 1811/2003 - Verordening (EG) nr. 1811/2003 - Regulamento (CE) n.o 1811/2003 - Asetus (EY) N:o 1811/2003 - Förordning (EG) nr 1811/2003 c) nella casella 24, l'indicazione "esenzione". Articolo 8 La cauzione relativa ai titoli di importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR/t. Articolo 9 Il regolamento (CE) n. 1447/2002 è abrogato. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32. (2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (3) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21. (4) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. (5) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9. (6) GU L 202 del 9.8.2000, pag. 8. ALLEGATO I Elenco di prodotti originari della Repubblica d'Ungheria di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 Contingenti per l'importazione di frumento e prodotti derivati e di granturco e prodotti derivati in provenienza dalla Repubblica di Ungheria aperti dalla decisione 2003/285/CE del Consiglio >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III COEFFICIENTI DI EQUIVALENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 Contingenti per l'importazione di frumento e prodotti derivati e di granturco e prodotti derivati in provenienza dalla Repubblica di Ungheria aperti dalla decisione 2003/285/CE del Consiglio >SPAZIO PER TABELLA>