32003R1779

Regolamento (CE) n. 1779/2003 della Commissione, del 10 ottobre 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 11/10/2003 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 1779/2003 della Commissione

del 10 ottobre 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003(2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004.

(3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 ottobre 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2003 possono essere presentate domande di titoli per 4330,967 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

(2) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.