32003R1765

Regolamento (CE) n. 1765/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 09/10/2003 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1765/2003 del Consiglio

del 29 settembre 2003

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea(3) al termine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo.

(2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di prorogare per la seconda volta, per un periodo di un anno, ovvero dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003, il protocollo attuale(4) mediante un accordo in forma di scambio di lettere, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

(4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca al traino e di pesca del tonno tra gli Stati membri del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2003.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al presente regolamento(5).

Articolo 2

Le possibilità di pesca al traino e di pesca del tonno fissate pro rata temporis dall'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea secondo le modalità di applicazione previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione(6).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) Proposta del 10 marzo 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 3 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.

(4) Il protocollo attuale è stato approvato con il regolamento (CE) n. 445/2001 (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 3) e prorogato di un anno con il regolamento (CE) n. 924/2002 (GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 3).

(5) GU L 133 del 29.5.2003, pag. 85.

(6) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.