32003R1763

Regolamento (CE) n. 1763/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/2003 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 1763/2003 della Commissione

del 7 ottobre 2003

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 4, di detto regolamento, riveduto all'occorrenza in conformità del paragrafo 5 del suddetto articolo 15, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra l'importo massimo e l'ammontare del contributo B da riscuotere. L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2003(4), dispone che tale ammontare da versare sia fissato contemporaneamente alla fissazione dell'ammontare dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura.

(2) Per la campagna 2002/2003, il regolamento (CE) n. 1440/2002 della Commissione(5) ha portato l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco e il regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione(6) ha fissato i contributi B da riscuotere per detta campagna ad importi corrispondenti a 19,962 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. Vista tale differenza occorre fissare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003 l'ammontare di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole, è fissato a 8,644 EUR per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

(4) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 33.

(5) GU L 212 dell'8.8.2002, pag. 3.

(6) Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.