32003R1762

Regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/2003 pag. 0004 - 0004


Regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione

del 7 ottobre 2003

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2003(4), prevede che per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 siano fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente.

(2) Per la campagna di commercializzazione 2002/2003 la perdita complessiva stimata constatata conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comporta, conformemente ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo, che siano presi in considerazione gli importi del 2 % per il contributo alla produzione di base e del 19,962 % per il contributo B.

(3) La perdita complessiva rilevata sulla base dei dati a disposizione e in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito dei contributi di base e dei contributi B. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, non occorre pertanto fissare il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

(4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003 sono fissati a:

a) 12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b) 126,139 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

c) 5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

d) 55,093 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;

e) 12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

f) 126,139 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

(4) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 33.