32003R1761

Regolamento (CE) n. 1761/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che deroga, per la campagna 2003/2004, al regolamento (CE) n. 2461/1999 per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione in taluni Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/2003 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1761/2003 della Commissione

del 7 ottobre 2003

che deroga, per la campagna 2003/2004, al regolamento (CE) n. 2461/1999 per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002(4), qualora la modificazione del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente, per conservare il diritto al pagamento, deve rimettere a riposo i terreni di cui trattasi e non deve vendere, cedere od utilizzare altrimenti la materia prima coltivata sulle terre oggetto del contratto. Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, sesto comma, del suddetto regolamento, nel caso in cui il contratto sia sostituito da una dichiarazione.

(2) A seguito dell'estrema siccità che ha colpito negli ultimi mesi talune regioni della Comunità, la Commissione ha adottato i regolamenti (CE) n. 1360/2003(5) e (CE) n. 1408/2003(6) che autorizzano gli agricoltori, a titolo di deroga per la campagna 2003/2004, ad utilizzare per l'alimentazione del bestiame i terreni dichiarati a riposo nelle regioni interessate.

(3) Viste le difficoltà persistenti ad assicurare l'alimentazione del bestiame nelle regioni colpite dalla siccità, è opportuno prevedere una deroga anche per consentire l'utilizzo della materia prima coltivata su superfici dichiarate riposo in conformità del regolamento (CE) n. 2461/1999. Essendo tale deroga complementare a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1408/2003, è opportuno stabilire la medesima data d'applicazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2461/1999, il richiedente, situato in una regione riconosciuta come colpita dalla siccità ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1360/2003 e (CE) n. 1408/2003 e autorizzato dall'autorità competente a modificare o a risolvere il contratto o la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2461/1999, può utilizzare per l'alimentazione del bestiame la materia prima raccolta sulle superfici di cui trattasi a titolo della campagna 2003/2004.

2. Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure del caso per garantire che sia rispettato il carattere non lucrativo dell'utilizzazione della materia prima di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

(3) GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16.

(4) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 10.

(5) GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 35.

(6) GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 5.