32003R1749

Regolamento (CE) n. 1749/2003 della Commissione, del 2 ottobre 2003, che riduce, per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1749/2003 della Commissione

del 2 ottobre 2003

che riduce, per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I di detto regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con l'aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto.

(2) Gli Stati membri hanno comunicato, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(3), modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002(4), i quantitativi di arance trasformate con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 101966 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento del limite relativo all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2003/04 devono essere diminuiti del 14,93 % in Italia.

(3) Gli Stati membri hanno comunicato, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001, i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 2286 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2003/2004 devono essere diminuiti del 19,83 % in Grecia, del 54,14 % in Spagna, del 26,74 % in Francia e del 33,29 % in Italia.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda l'Italia, e per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Spagna, la Francia, la Grecia e l'Italia, e per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

(2) GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.

(3) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 6.

(4) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 20.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>