32003R1739

Regolamento (CE) n. 1739/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 01/10/2003 pag. 0038 - 0042


Regolamento (CE) n. 1739/2003 della Commissione

del 30 settembre 2003

relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabiliscono che il quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione debba essere ridotto anteriormente al 1o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione, qualora dalle previsioni appaia un saldo esportabile con restituzione superiore al massimo previsto dall'accordo agricolo concluso in conformità dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

(2) Le previsioni per la campagna di commercializzazione 2003/04 mostrano l'esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall'accordo agricolo. È pertanto necessario stabilire la riduzione globale del quantitativo garantito e precisarne la ripartizione, da una parte, tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina e, dall'altra, tra le regioni produttrici di cui trattasi, utilizzando i coefficienti stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ciascuno Stato membro ripartisce successivamente la differenza attribuitagli tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione della relazione esistente tra la loro quota A e la loro quota B per il prodotto di cui trattasi e il quantitativo di base A e il quantitativo di base B dello Stato membro relativo al prodotto in questione.

(4) A norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, una riduzione del quantitativo garantito comporta una riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per la campagna di cui trattasi. Si deve pertanto determinare la riduzione corrispondente dei suddetti fabbisogni e precisarne la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

(5) Occorre fissare le scadenze necessarie per la definizione, da parte degli Stati membri, delle riduzioni applicabili a ciascuna impresa stabilita sul loro territorio.

(6) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione è ridotto di 215513 tonnellate, espresse in zucchero bianco, per la campagna di commercializzazione 2003/04.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita per prodotto e per regione conformemente all'allegato I.

Nell'allegato II figurano i quantitativi di base, previa riduzione, da utilizzare per l'attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2003/04.

3. Anteriormente al 1o novembre 2003, gli Stati membri stabiliscono la riduzione, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all'applicazione di detta riduzione, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2003/04.

Articolo 2

1. In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie sono ridotti di 2691,5 tonnellate, espresse in zucchero bianco, per la campagna di commercializzazione 2003/2004.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita tra gli Stati membri di cui trattasi conformemente all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE PER PRODOTTO E PER REGIONE DELLA RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO GARANTITO

1. Quantitativi di base A

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Quantitativi di base B

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

QUANTITATIVI DI BASE CHE SERVONO PER ATTRIBUIRE LE QUOTE DI PRODUZIONE A E B, DOPO LA RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO GARANTITO

1. Quantitativi di base A

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Quantitativi di base B

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO DELLA RIDUZIONE DEI FABBISOGNI MASSIMI PRESUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RAFFINERIE, ESPRESSA IN TONNELLATE DI ZUCCHERO BIANCO

>SPAZIO PER TABELLA>