Regolamento (CE) n. 1710/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
Gazzetta ufficiale n. L 243 del 27/09/2003 pag. 0098 - 0098
Regolamento (CE) n. 1710/2003 della Commissione del 26 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 33, considerando quanto segue: (1) Il titolo III, capo II del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1411/2003(4), disciplina l'applicazione del regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili. (2) Le disposizioni previste da tale capitolo stabiliscono, tra l'altro, il periodo di apertura della distillazione e il volume di vino oggetto di contratti di distillazione che può essere distillato prima della data di approvazione definitiva del contratto. In base all'esperienza maturata nel corso della campagna precedente, appare necessario modificare il periodo suddetto e la quantità di vino da distillare. (3) Inoltre, il capitolo II del titolo III del citato regolamento determina la percentuale di produzione limitatamente alla quale i produttori possono partecipare alla distillazione. È opportuno determinare tale percentuale per la campagna 2003/2004. (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue: 1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Dal 1o ottobre al 31 dicembre di ciascuna campagna è aperta la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999."; 2) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"La quantità di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola per la quale ciascun produttore può sottoscrivere contratti è limitata ad una percentuale, da stabilirsi, della sua produzione di tali vini, dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se già dichiarata, la produzione della campagna in corso. Nel corso di una data campagna, il produttore non può cambiare l'anno di produzione scelto come anno di riferimento per il calcolo di tale percentuale. Per la campagna 2003/2004 tale percentuale è fissata al 25 %."; 3) il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni anteriormente al 25 gennaio, limitatamente ad un quantitativo non superiore al 40 % di quello indicato in tali contratti o dichiarazioni." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. (4) GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 12.