32003R1708

Regolamento (CE) n. 1708/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2003/2004

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 27/09/2003 pag. 0090 - 0091


Regolamento (CE) n. 1708/2003 della Commissione

del 26 settembre 2003

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2),

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000(4), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica. Sulla base delle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2002, il periodo medio d'invecchiamento del whiskey irlandese nel 2002 era di cinque anni. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo compreso dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

(2) L'articolo 10 del protocollo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo(5) esclude la concessione di restituzioni all'esportazione nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2003/2004.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004 i coefficienti previsti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione di Irish whiskey, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

(5) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

COEFFICIENTI APPLICABILI IN IRLANDA

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