32003R1707

Regolamento (CE) n. 1707/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2003/2004

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 27/09/2003 pag. 0088 - 0089


Regolamento (CE) n. 1707/2003 della Commissione

del 26 settembre 2003

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2),

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000(4), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002, il periodo medio di invecchiamento nel 2002 era di sette anni per lo Scotch whisky. Occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

(2) L'articolo 10 del protocollo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo(5) esclude la concessione di restituzioni all'esportazione nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2003/2004.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

(5) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

COEFFICIENTI APPLICABILI AL REGNO UNITO

>SPAZIO PER TABELLA>