32003R1687

Regolamento (CE) n. 1687/2003 della Commissione, del 25 settembre 2003, che autorizza l'acidificazione di mosti e vini prodotti nelle zone viticole A e B per la campagna 2003/2004

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 26/09/2003 pag. 0010 - 0010


Regolamento (CE) n. 1687/2003 della Commissione

del 25 settembre 2003

che autorizza l'acidificazione di mosti e vini prodotti nelle zone viticole A e B per la campagna 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le eccezionali condizioni climatiche riscontrate nel periodo di maturazione dell'uva nelle zone viticole A e B hanno causato una diminuzione significativa e irreversibile dell'acidità delle uve e dei mosti. Le particolari condizioni climatiche osservate durante l'estate 2003 sono simili a quelle che si riscontrano normalmente nelle zone viticole più meridionali.

(2) Il livello di acidità totale delle uve raccolte a maturazione nelle regioni interessate è anormalmente basso e incompatibile con una buona vinificazione e conservazione dei vini.

(3) Pertanto agli Stati membri interessati deve essere permesso di autorizzare l'acidificazione dei mosti e vini della vendemmia 2003 prodotti nelle zone A e B secondo le condizioni previste ai punti E.2, E.3 e E.7 dell'allegato V al regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4) La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle norme previste al punto E.1 dell'allegato V al regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'acidificazione dei mosti e vini della vendemmia 2003 prodotti nelle zone A e B secondo le condizioni previste ai punti E.2, E.3 e E.7 del summenzionato allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.