32003R1666

Regolamento (CE) n. 1666/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, che rettifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 23/09/2003 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 1666/2003 della Commissione

del 22 settembre 2003

che rettifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003(2) della Commissione, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli(3), è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1487/2003 della Commissione(4).

(2) Da una verifica è emerso che i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali ivi fissati sono errati per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne. È pertanto necessario rettificare detto allegato.

(3) Il regolamento (CE) n. 1487/2003 ha acquistato efficacia il 1o settembre 2003 ed è pertanto necessario, per ragioni di coerenza, che la presente rettifica si applichi con la stessa decorrenza.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica decorrere dal 1o settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

(3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

(4) GU L 213 del 23.8.2003, pag. 7.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

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