Regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non e Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre)
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 23/09/2003 pag. 0006 - 0007
Regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione del 22 settembre 2003 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non e Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Clementine del Golfo di Taranto" e una domanda per registrare come denominazione di origine la denominazione "Mela Val di Non" e la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione "Clementinas de las Tierras del Ebro" o "Clementines de les Terres de l'Ebre". (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento, e in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo. (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento. (4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1491/2003(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte in quanto denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1. (3) GU C 11 del 17.1.2003, pag. 7 (Clementine del Golfo di Taranto). GU C 30 del 8.2.2003, pag. 15 (Mela Val di Non). GU C 22 del 19.1.2003, pag. 5 (Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre). (4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. (5) GU L 214 del 26.8.2003, pag. 6. ALLEGATO PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Ortofrutticoli allo stato naturale ITALIA Clementine del Golfo di Taranto (IGP) Mela Val di Non (DOP) SPAGNA Clementinas de las Tierras del Ebro o Clementines de les Terres de l'Ebre (IGP)