32003R1664

Regolamento (CE) n. 1664/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 23/09/2003 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 1664/2003 della Commissione

del 22 settembre 2003

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione(4), prevede dei contingenti del nasello per il 2003.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture del nasello nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, d ed e, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio, hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1o settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture del nasello nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, d ed e, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio, abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

La pesca del nasello nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, d ed e, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio, è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen Holmquist

Direttore generale della Pesca

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

(4) GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.