32003R1656

Regolamento (CE) n. 1656/2003 del Consiglio, dell'11 settembre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 20/09/2003 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 1656/2003 del Consiglio

dell'11 settembre 2003

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 510/2003(2) ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni para-cresolo di cui al codice NC ex 2907 12 00, originario della Repubblica popolare cinese.

(2) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1o aprile 2001 al 31 marzo 2002 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della determinazione del pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1o gennaio 1998 al 31 marzo 2002 ("periodo in esame").

B. FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA

(3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese, alcune parti interessate hanno formulato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state debitamente modificate in seguito a tale esame.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) In mancanza di nuove argomentazioni e osservazioni, si confermano le definizioni del prodotto in esame e del prodotto simile di cui ai considerando 11-14 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Valore normale

(8) Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie relative al trattamento "economia di mercato" e al paese analogo di cui ai considerando 15-22 del regolamento provvisorio.

(9) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, uno dei produttori esportatori, la Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, ha fatto presente che il costo della materia prima del prodotto raffinato era stato contato due volte nelle sue risposte. L'argomentazione è stata considerata giustificata e il costo di produzione è stato ridotto di conseguenza.

(10) Si è inoltre chiesta una modifica della ripartizione per quanto riguarda il costo di produzione di un prodotto intermedio, che non è stato impiegato integralmente per fabbricare il prodotto in esame. Di fatto, i costi comunicati sono quelli che risultano dai documenti interni ottenuti in loco. Non essendosi però dimostrato che il prodotto intermedio era stato utilizzato per la produzione di altri prodotti, il costo di produzione del prodotto intermedio è stato assegnato integralmente al costo di produzione del prodotto in esame. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta.

(11) Nonostante la riduzione del costo di produzione di cui al considerando 9, meno del 10 % delle vendite del prodotto simile effettuate dalla società sul mercato interno durante il PI sono risultate redditizie, come si è già detto nel regolamento provvisorio. II valore normale è stato pertanto costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il produttore esportatore ha ritenuto che il margine di profitto stabilito non fosse corretto, poiché comprendeva le vendite per l'esportazione in paesi extracomunitari. L'argomentazione è stata giudicata fondata, poiché il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, lettere a) e b), del regolamento di base è stato calcolato solo in funzione delle vendite sul mercato interno, per cui si è dovuta rettificare la situazione con un adeguamento successivo. Da un ulteriore riesame è risultato che la categoria generale dei prodotti era in perdita sul mercato interno. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), si è pertanto stabilito un margine di profitto ragionevole in base alla media ponderata del margine di profitto del produttore del paese analogo e dell'altro produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Va ricordato che un produttore esportatore del paese analogo (Stati Uniti d'America) è stato oggetto di inchiesta poiché la Repubblica popolare cinese non è considerata un paese ad economia di mercato.

(12) L'altro produttore esportatore, la Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, ha chiesto che il costo di produzione degli altri prodotti venga detratto dal costo di produzione totale, visto che sono ottenuti mediante lo stesso processo di produzione ma venduti separatamente, ma non è stato in grado di presentare elementi di prova documentati a sostegno della sua argomentazione. Dai documenti ottenuti in loco risulta che i costi diretti sono già stati ripartiti in funzione dei diversi prodotti corrispondenti alle risposte al questionario iniziale. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta.

(13) Non essendo pervenute osservazioni in merito, si confermano le conclusioni provvisorie sulla determinazione del valore normale nel paese analogo di cui ai considerando 26 e 27 del regolamento provvisorio.

2. Prezzo all'esportazione

(14) Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del prezzo all'esportazione di cui ai considerando 28 e 29 del regolamento provvisorio.

3. Confronto

(15) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione franco fabbrica, sono stati applicati opportuni adeguamenti per tener conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Oltre agli adeguamenti di cui si è già tenuto conto nella fase provvisoria, dopo un'analisi approfondita si è operato un adeguamento per tener conto delle differenze tra le imposte indirette non rimborsate per le esportazioni, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Si sono inoltre applicati adeguamenti di minore entità riguardanti le condizioni di pagamento e le spese di trasporto, assicurazione e movimentazione.

4. Margini di dumping

(16) In assenza di nuove argomentazioni relative alla determinazione del margine di dumping residuo, si conferma la metodologia di cui al considerando 31 del regolamento provvisorio.

(17) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

E. PREGIUDIZIO

1. Industria comunitaria

(18) Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie relative alla definizione dell'industria comunitaria di cui ai considerando 34-37 del regolamento provvisorio.

2. Mercato comunitario

(19) Un produttore esportatore ha deplorato che il regolamento provvisorio non contenesse dati o analisi separati per le vendite vincolate, ma solo per le operazioni del libero mercato e per l'attività complessiva, comprese le vendite vincolate.

(20) A questo proposito, nei considerando 40-43 del regolamento provvisorio si è già spiegato che le importazioni di para-cresolo non hanno inciso direttamente sul para-cresolo destinato all'uso vincolato, per cui l'inchiesta si è concentrata sul mercato libero. Alcuni indicatori economici relativi all'industria comunitaria sono stati analizzati e valutati riferendosi alla situazione prevalente sul mercato libero, mentre per altri è stato possibile fare riferimento all'attività complessiva. Non essendo pervenute nuove informazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie relative al mercato comunitario di cui ai considerando 38-43 del regolamento provvisorio.

3. Consumo nella Comunità

(21) Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie relative al consumo nella Comunità di cui ai considerando 44-46 del regolamento provvisorio.

4. Importazioni dal paese interessato

(22) In mancanza di qualsiasi osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 47-51 del regolamento provvisorio.

5. Situazione dell'industria comunitaria

(23) Un produttore esportatore e un utilizzatore hanno contestato il fatto che il costo delle materie prime, in particolare della soda caustica, fosse aumentato nel 2001. Dalle verifiche della Commissione, che ha consultato diverse fonti, è risultato tuttavia che il costo della soda caustica aveva registrato un forte aumento tra il 2000 e il 2001, con punte massime tra il quarto trimestre del 2000 e il primo semestre del 2001. Si confermano pertanto le conclusioni dei considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio.

(24) In mancanza di altre osservazioni, si confermano gli elementi e i dati di cui ai considerando 52-65 del regolamento provvisorio. Poiché non vi è traccia di pratiche di dumping verificatesi in passato, questo fattore non è stato considerato pertinente ai fini dell'analisi.

6. Conclusioni in materia di pregiudizio

(25) Si è accertato che tra il 2001 e il PI la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata, in particolare in termini di calo della produzione, dell'indice di utilizzazione degli impianti, delle vendite, della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa. Si sono inoltre constatati una notevole sottoquotazione dei prezzi e un grave deterioramento della redditività e dell'utile sul capitale investito di tale industria.

(26) In mancanza di qualsiasi osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 66-70 del regolamento provvisorio.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

(27) Un produttore esportatore ha ipotizzato un possibile impatto negativo degli investimenti realizzati, segnatamente quelli necessari per soddisfare gli obblighi ambientali, sulle attività dell'industria comunitaria. Questa argomentazione, tuttavia, non rimette in discussione il nesso di causalità stabilito nel regolamento provvisorio perché, sebbene nel periodo in esame si siano realizzati notevoli investimenti per conformarsi alle nuove norme legislative in materia di sicurezza, sanità e ambiente, gli investimenti di carattere ambientale si sono concentrati prevalentemente nella prima parte del periodo in esame, quando l'attività dell'industria comunitaria era ancora redditizia, rappresentando anche allora una minima parte degli investimenti complessivi nella linea di produzione per il prodotto in esame. Per di più, questi investimenti si sono deprezzati col passare degli anni, mentre la ripartizione dei costi d'investimento è rimasta stabile per tutto il periodo in esame. Gli investimenti suddetti, quindi, possono avere avuto solo un impatto minimo, insufficiente per annullare il nesso di causalità tra il dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(28) Lo stesso produttore esportatore ha dichiarato che il calo delle vendite vincolate poteva aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, poiché i prezzi di vendita agli utilizzatori vincolati erano aumentati più dei prezzi di vendita sul mercato libero. Un esame più approfondito della questione ha confermato che, come si era già segnalato nel regolamento provvisorio, le vendite venivano effettuate a prezzi risultati grosso modo in linea con i prezzi praticati sul mercato libero. Di conseguenza, solo un andamento negativo del volume di vendite vincolate potrebbe avere contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Di fatto, il volume delle vendite vincolate è sceso del 10 % circa durante il periodo in esame. Considerato tuttavia il volume relativamente modesto della produzione destinata alle vendite vincolate, si è ritenuto che l'andamento dell'uso vincolato non abbia contribuito in misura significativa al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si può quindi confermare la conclusione enunciata nel regolamento provvisorio.

(29) In mancanza di ulteriori osservazioni a questo riguardo, si confermano le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando 71-85 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(30) Secondo un utilizzatore importante, all'istituzione del dazio antidumping provvisorio avevano fatto seguito problemi di approvvigionamento sul mercato del para-cresolo e forniture sempre più irregolari da parte dell'industria comunitaria. Dopo aver esaminato la questione, la Commissione ha riscontrato che recentemente l'industria comunitaria aveva avuto problemi per soddisfare integralmente la domanda del prodotto in esame. Va ricordato tuttavia che negli ultimi anni il mercato è stato rifornito sia dal produttore comunitario che dalle importazioni provenienti da Cina, Giappone e Stati Uniti. L'istituzione di un dazio antidumping provvisorio avrebbe potuto far salire il prezzo delle importazioni dalla Cina, ma non le avrebbe tagliate fuori dal mercato perché i dazi individuali erano nettamente inferiori al livello di sottoquotazione accertato. Basandosi sugli elementi di prova disponibili, si è pertanto concluso che i problemi di approvvigionamento erano dovuti molto probabilmente a circostanze temporanee (problemi tecnici, di gestione, ecc.) nella Comunità e in Cina, e che non vi era motivo di attribuire questa carenza ai dazi antidumping né di prevedere il suo protrarsi nel tempo. Questa conclusione è corroborata dal fatto che l'industria comunitaria ha aumentato la sua capacità di produzione nel 2002 e dovrebbe quindi poter soddisfare quasi integralmente la domanda nella CE.

(31) Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all'interesse della Comunità, si confermano le risultanze e le conclusioni esposte ai considerando 86-102 del regolamento provvisorio.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(32) In base al metodo illustrato ai considerando 103-107 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio onde stabilire il livello delle misure da istituire in via definitiva.

(33) Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, si conferma il metodo utilizzato per la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio di cui ai considerando 103-107 del regolamento provvisorio.

2. Forma e livello dei dazi

(34) In considerazione di quanto precede, e conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti della Repubblica popolare cinese. Il dazio deve essere pari ai margini di dumping stabiliti, poiché il margine di pregiudizio è risultato superiore al margine di dumping.

(35) Di conseguenza, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(36) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico a livello nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, succitate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(37) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(3) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

3. Riscossione dei dazi provvisori

(38) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 510/2003 della Commissione, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva, Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

(39) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(4) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di para-cresolo con una purezza minima di para-isomero del 97 %, calcolata su base secca netta, attualmente classificabile al codice NC ex 2907 12 00 (codice TARIC 2907 12 00 91 ), originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 510/2003 sulle importazioni di para-cresolo di cui al codice NC ex 2907 12 00 (codice TARIC 2907 12 00 91 ), originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 75 del 21.3.2003, pag. 12.

(3) Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, ufficio J-79 5/16 B-1049 Bruxelles, Belgio.

(4) Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, ufficio J-79 5/16 B-1049 Bruxelles, Belgio.