32003R1611

Regolamento (CE) n. 1611/2003 della Commissione, del 15 settembre 2003, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 16/09/2003 pag. 0009 - 0024


Regolamento (CE) n. 1611/2003 della Commissione

del 15 settembre 2003

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Presente inchiesta

Apertura

(1) Il 4 novembre 2002 è stata presentata una denuncia da parte della Confederazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto di produttori che rappresentavano una percentuale maggioritaria, in questo caso più dell'80 %, della produzione comunitaria di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

(2) Pertanto, il 17 dicembre 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in appresso "avviso di apertura")(3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari degli Stati Uniti d'America (in appresso "gli USA").

Inchiesta

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori comunitari, a tutti i produttori/esportatori, a tutti gli importatori e a tutti gli utilizzatori e ai fornitori di materia prima notoriamente interessati, nonché a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Risposte ai questionari sono pervenute da sei produttori comunitari, da un produttore esportatore, da sei importatori collegati e da sette utilizzatori di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Nessun importatore indipendente e nessun fornitore di materia prima ha risposto al questionario.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

- Produttori comunitari

- Ugine, SA, Francia

- ThyssenKrupp, Acciai Speciali Terni, SpA, Italia

- ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania

- Produttori esportatori

- AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, Stati Uniti d'America

- Importatori collegati

- AK Steel Limited, Hertfordshire, Regno Unito

(6) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 (in appresso il "periodo dell'inchiesta" o "PI"). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze necessaria per la valutazione del pregiudizio, essa ha riguardato il periodo compreso tra il 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta (in appresso "il periodo in esame").

(7) La Commissione ha subito comunicato a tutte le parti che, dal momento che l'apertura dell'inchiesta aveva avuto luogo appena prima della fine dell'anno civile, sarebbe stato più opportuno far coincidere il periodo dell'inchiesta con l'anno civile e non con i dodici mesi immediatamente precedenti all'apertura, rendendo così più facile tanto i rendiconti da parte delle imprese quanto la verifica da parte della Commissione. Nessuna delle parti ha obiettato sulla decisione.

2. Prodotto in esame e prodotto simile

Osservazioni generali

(8) I prodotti piatti di acciai inossidabili ferritici laminati a freddo sono fabbricati in impianti di lavorazione dell'acciaio inossidabile secondo il seguente processo:

- fusione della materia prima in forni elettrici,

- decarburazione e aggiustamento della composizione,

- colata continua in forma di bramma,

- laminazione a caldo, ricottura e decapaggio,

- laminazione a freddo,

- ricottura e decapaggio,

- taglio alla larghezza richiesta,

- imballaggio e consegna.

(9) I prodotti piatti di acciai inossidabili ferritici laminati a freddo sono prevalentemente usati dall'industria automobilistica per silenziatori e in sistemi di controllo delle emissioni di gas di scarico. Pertanto, il principale uso di questi prodotti è connesso alla fabbricazione di componenti per sistemi di scarico. Oltre che nei sistemi di scarico, i prodotti piatti di acciaio inossidabile ferritico laminati a freddo trovano importanti applicazioni nei settori elettrodomestico e automobilistico.

Prodotto in esame

(10) Il prodotto in esame nel quadro del presente procedimento è costituito da determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, cioè acciaio inossidabile al cromo ferritico, con un tenore di carbonio inferiore allo 0,15 % e un tenore di cromo pari o superiore al 10,5 % o pari o inferiore al 18 %, semplicemente laminato a freddo, contenente in peso meno del 2,5 % di nichel e appartenente alle categorie standard AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) e AISI 439 (EN 1.4510), originario degli Stati Uniti d'America. Per le sue caratteristiche, il prodotto in esame è usato prevalentemente dall'industria automobilistica per la produzione di sistemi di scarico. Esso rientra nei codici NC ex 7219 31 00, ex 7219 32 90, ex 7219 33 90, ex 7219 34 90, ex 7219 35 90, ex 7220 20 10, ex 7220 20 39, ex 7220 20 59 e ex 7220 20 99. Tutti i tipi di questo prodotto presentano le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e costituiscono quindi un unico prodotto.

Prodotto simile

(11) In via provvisoria è stato determinato che il prodotto fabbricato negli Stati Uniti d'America e venduto ai primi acquirenti indipendenti nella Comunità possiede le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche tanto del prodotto venduto sul mercato interno degli USA quanto di quello fabbricato dai produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario. Tutti questi prodotti sono pertanto stati considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. DUMPING

(12) Una società, che rappresenta più dell'80 % delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame originario degli Stati Uniti d'America, ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche sei società della Comunità collegate a questo produttore esportatore hanno risposto al questionario destinato alle società collegate. Un altro produttore esportatore ha informato la Commissione della propria intenzione di collaborare, ma non ha fornito risposte al questionario. Si è pertanto considerato che non abbia collaborato.

1. Valore normale

(13) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha in primo luogo stabilito se le vendite complessive di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all'esportazione nella Comunità.

(14) La società ha indicato vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno da due sedi commerciali (Nord e Sud). Tuttavia è emerso che la maggior parte delle vendite effettuate dalla sede del Sud non riguardavano il prodotto in esame. Inoltre, la società non ha fornito informazioni circa i costi relativi ai prodotti venduti da questa sede. Pertanto, non si è tenuto conto delle esigue vendite del prodotto interessato effettuate dalla sede del Sud, che rappresentavano meno dello 0,1 % dei quantitativi totali del prodotto in esame venduti sul mercato interno. In effetti, l'inclusione di tali vendite non avrebbe avuto alcuna incidenza sul calcolo del dumping, visto il loro trascurabile volume e dal momento che le rimanenti vendite interne erano ampiamente rappresentative. Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite interne sono state ritenute rappresentative in quanto il volume complessivo delle vendite interne del produttore esportatore rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle sue vendite all'esportazione verso la Comunità.

(15) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo che la società vendeva sul mercato interno e che erano identici o direttamente comparabili con i quelli venduti all'esportazione nella Comunità.

(16) Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dal produttore esportatore sui propri mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un particolare tipo di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume delle vendite interne complessive di quel determinato tipo effettuate durante il PI erano pari o superiori al 5 % del volume delle vendite complessive all'esportazione nella Comunità del corrispondente tipo comparabile di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

(17) Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, effettuate sul mercato interno durante il PI. Quando il volume delle vendite remunerative di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite o quando la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base all'effettivo prezzo praticato sul mercato interno calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative, sempre che tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume complessivo delle vendite.

(18) Quando il volume delle vendite remunerative di un certo tipo di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo rappresentava meno del 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che questo particolare tipo di prodotto era venduto in quantità insufficienti per poterne utilizzare il prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

(19) Ogni volta che per un certo tipo di prodotto non è stato possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, è stato necessario ricorrere ad un altro metodo. Poiché nessun altro produttore esportatore ha deciso di collaborare in questo procedimento, la Commissione non disponeva di informazioni relative ai prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori. Pertanto, in mancanza di un altro metodo adeguato, è stato utilizzato il valore normale costruito.

(20) In tutti i casi in cui si è utilizzato il valore normale costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di prodotto esportati, una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita (in appresso "SGAV") nonché un ragionevole margine di profitto.

(21) A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore interessato sul mercato interno costituissero dati attendibili. Le SGAV reali sostenute per il mercato interno sono state considerate attendibili poiché il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato stabilito sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

2. Prezzo all'esportazione

(22) Tutte le esportazioni del prodotto interessato verso la Comunità sono state effettuate per mezzo di un importatore collegato, che ha rivenduto il prodotto tanto ad acquirenti collegati quanto ad acquirenti indipendenti. Gli acquirenti collegati in questione hanno venduto, a loro volta, il prodotto in esame ad altri acquirenti indipendenti. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dagli importatori in questione tra l'importazione e la rivendita, includendo le SGAV e considerando un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In mancanza di informazioni più attendibili, il ragionevole margine di profitto è stato provvisoriamente stimato del 5 %. Tale percentuale è stata considerata appropriata per questo tipo di attività.

3. Confronto

(23) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

(24) Sono stati chiesti adeguamenti del valore normale per sconti, riduzioni, spese di trasporto interno, credito, servizio d'assistenza, assistenza tecnica, ricerca e sviluppo (R& S) a supporto della clientela, spese di vendita indirette e differenze nei costi variabili di fabbricazione.

(25) Per quanto attiene agli adeguamenti per l'assistenza tecnica, per R& S a supporto della clientela e per le spese di vendita indirette, non è stato possibile concludere, sulla base delle informazioni rese disponibili, che tali fattori influissero sulla comparabilità dei prezzi, né, in particolare, che gli acquirenti pagassero sistematicamente prezzi diversi a causa di tali fattori, come invece era stato sostenuto. Inoltre, non è stato possibile dimostrare che tali spese riguardassero esclusivamente le vendite del prodotto in esame sul mercato interno e non altri prodotti e/o altri mercati. In base a quanto sopra, la richiesta di adeguamenti ha dovuto essere provvisoriamente respinta, poiché non erano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 10.

(26) La società ha inoltre chiesto un adeguamento per le differenze dei costi variabili di fabbricazione tra i prodotti per il mercato interno e per l'esportazione. Occorre notare che il confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno e quelli all'esportazione è stato effettuato sulla base di tipi di prodotto identici o comparabili, che presentavano cioè le medesime caratteristiche; Di conseguenza, la richiesta di tali adeguamenti è stata ritenuta ingiustificata e quindi provvisoriamente respinta.

(27) Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per il trasporto marittimo, il trasporto interno e il credito.

4. Margine di dumping

(28) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, è il seguente:

- AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, Stati Uniti d'America 69,7 %

(29) Per i produttori statunitensi che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati in altro modo, è stato determinato un margine di dumping residuo, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in base ai dati disponibili.

(30) In questo caso, poiché una società ha deliberatamente evitato di collaborare, il margine di dumping residuo è stato determinato sulla base delle esportazioni oggetto di dumping effettuate nella Comunità in quantità rappresentative, caratterizzate dal livello di dumping più elevato. Questo metodo è stato considerato necessario per evitare di premiare la mancata collaborazione. Su tale base, il margine di dumping residuo provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, è del 128,7 %.

C. PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(31) Per poter stabilire se l'industria comunitaria abbia o meno subito un pregiudizio e determinare il consumo e i diversi indicatori economici relativi alla situazione di detta industria, si è esaminato se, e in quale misura, l'analisi dovesse tener conto dell'uso cui viene destinata successivamente la produzione dell'industria comunitaria del prodotto in esame.

(32) In effetti, la Comunità vende il prodotto in esame: a) a entità indipendenti e b) a entità appartenenti allo stesso gruppo di società ("entità collegate"). Per quanto attiene alle entità collegate, esistono due diverse categorie: i) entità che acquistano il prodotto in esame e lo utilizzano come materia prima per la fabbricazione di un prodotto diverso (prevalentemente tubi) e ii) entità che acquistano il prodotto in esame, non per sottoporlo ad una trasformazione globale, ma per trasformarlo successivamente secondo le esigenze del primo acquirente indipendente ("centri di servizio").

(33) Ciò premesso, il prodotto in esame venduto come materia prima da trasformare in altri prodotti a società appartenenti allo stesso gruppo è considerato destinato ad un "uso vincolato", nella misura in cui si verifica almeno una delle due seguenti condizioni: i) le vendite non sono effettuate a prezzi di mercato o ii) l'acquirente appartenente allo stesso gruppo di società non ha una libera scelta di fornitore. Per contro, in via provvisoria si considera che le vendite effettuate ad acquirenti indipendenti costituiscano il "mercato libero". Nel corso dell'inchiesta è stato provvisoriamente rilevato che le vendite ad entità collegate, che acquistano il prodotto in esame come materia prima per la fabbricazione di un prodotto differente, devono essere considerate vendite vincolate; in effetti, benché le vendite possano essere effettuate alle condizioni prevalenti di mercato, è risultato che, data la politica commerciale delle società, queste entità collegate non potevano scegliere liberamente il fornitore.

(34) Questa distinzione ha un peso nell'analisi del pregiudizio, poiché è risultato che i prodotti destinati all'uso vincolato abbiano risentito delle importazioni solo in modo indiretto, dal momento che le vendite agli acquirenti vincolati non sono esposte ad una diretta concorrenza con le importazioni dagli USA. Invece, nel caso del mercato libero, le vendite sono risultate essere in diretta concorrenza con le importazioni del prodotto in esame.

(35) Per poter fornire un quadro il più possibile completo della situazione dell'industria comunitaria, nella misura del possibile i dati relativi all'uso vincolato ed al mercato libero sono stati ottenuti e analizzati insieme stabilendo successivamente se i prodotti fossero destinati ad un uso vincolato o al mercato libero. In effetti, la produzione, la capacità, l'indice di utilizzazione degli impianti, gli investimenti, i prezzi, la redditività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito, la capacità di reperire capitali, le scorte, l'occupazione, la produttività, i salari e l'entità del margine di dumping sono stati analizzati nel complesso dell'attività relativa al prodotto in esame. Dall'inchiesta è provvisoriamente emerso che gli indicatori economici sopra elencati potevano essere analizzati più accuratamente se riferiti tanto al mercato libero quanto al mercato vincolato, dal momento che nel presente procedimento l'evoluzione di detti indicatori non è influenzata dal fatto che le vendite siano destinate al mercato libero o a quello vincolato.

(36) Tuttavia, per quanto attiene ad altri indicatori di pregiudizio relativi all'industria comunitaria (cioè vendite, quote di mercato e consumo), è provvisoriamente emerso che era possibile condurre una valida analisi solo in relazione alla situazione del mercato libero, poiché tali indicatori possono essere analizzati in modo significativo solo in un contesto concorrenziale.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(37) Dei sei produttori del prodotto in esame appartenenti alla Comunità europea, i seguenti tre hanno sostenuto la denuncia:

- Ugine, SA, Francia (UGINE)

- ThyssenKrupp Acciai Terni SpA, Italia (TKAST)

- ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania (TKN).

(38) Poiché i suddetti tre produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano l'85 % della produzione comunitaria del prodotto in esame, essi costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. Consumo nella Comunità

(39) Il consumo della Comunità è stato determinato sommando ai volumi delle vendite effettuate dall'industria comunitaria sul mercato libero comunitario, il volume delle vendite effettuate sul mercato comunitario dai rimanenti produttori, in base alle risposte ai questionari fornite da detti produttori, e il volume delle importazioni. Il volume delle importazioni è stato determinato sulla base delle cifre Eurostat corrispondenti ai codici NC rilevanti per il presente procedimento. Tenendo conto del fatto che tali codici NC includono anche prodotti diversi da quello in esame, in alcuni casi è stata effettuata una ripartizione dei dati relativi alle importazioni sulla base di criteri illustrati nella denuncia.

(40) Oltre alle società che formano l'industria comunitaria e agli altri produttori comunitari, gli attori più importanti sul mercato UE del prodotto in esame sono le società USA e giapponesi. Nel PI, le importazioni dal Giappone rappresentavano il 3 % del mercato libero.

(41) Su questa base, i consumi della Comunità sono passati dalle 157099 tonnellate del 1999 alle 182679 tonnellate del periodo dell'inchiesta, con un incremento pari al 16 %.

4. Importazioni dal paese interessato

Volume e quota di mercato(4)

(42) Il volume delle importazioni del prodotto in esame originarie degli USA è aumentato del 95 % nel corso del periodo in esame. Nel 2000 e nel 2001 sono stati registrati netti incrementi delle importazioni (85 % per il 2000 e 43 % per il 2001). Nel PI le importazioni si sono ridotte del 14 %, mantenendo tuttavia un volume più che doppio rispetto a quello del 1999. Di conseguenza, nell'arco dello steso periodo la quota del mercato libero è aumentata del 12-14 %.

Tabella 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Prezzi

(43) Tra il 1999 e il PI, la media ponderata del prezzo delle importazioni originarie degli USA è cresciuta del 19 %.

Sottoquotazione

(44) La Commissione ha esaminato se il produttore esportatore del paese interessato che ha collaborato avesse praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il PI.

(45) Il confronto tra i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi delle esportazioni è stato condotto sulla base di vendite effettuate agli stessi clienti e allo stesso stadio commerciale, vale a dire che i prezzi praticati dall'industria comunitaria per il prodotto consegnato sono stati comparati ai prezzi, comprensivi di eventuali dazi corrisposti, praticati dagli importatori collegati al produttore esportatore USA, di cui al precedente considerando 22, per il tipo di prodotto corrispondente venduto al primo acquirente indipendente nella Comunità. La scelta di questo metodo è stata determinata dalle particolari caratteristiche del mercato di questo tipo di prodotto, in particolare dal fatto che gli acquirenti possono facilmente passare da un fornitore all'altro, il mercato è estremamente trasparente e i prezzi possono scendere rapidamente. Di conseguenza, eventuali sottoquotazioni dei prezzi delle importazioni sarebbero di norma individuabili solo per un periodo molto breve, poiché l'industria comunitaria dovrebbe adeguare i propri prezzi alla nuova tendenza per non perdere un cliente. Sembra quindi opportuno concentrare l'attenzione sui settori in cui vi è stata concorrenza diretta. Il solo modo per raggiungere questo obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione sui clienti che acquistano tanto dalla società USA quanto dall'industria comunitaria, così da poter confrontare direttamente i prezzi offerti. A questo proposito, come si vedrà in seguito, è estremamente significativo il fatto che durante il periodo considerato, taluni utilizzatori(5) abbiano incrementato notevolmente gli acquisti dall'unica società USA che ha collaborato e abbiano ridotto ad un livello trascurabile gli acquisti dall'industria comunitaria.

(46) Con questo metodo è stato possibile effettuare un confronto di prezzi che ha riguardato l'8 % del volume delle esportazioni della società USA e per il quale si è tenuto conto della designazione di qualità secondo le norme europea e AISI, dello spessore, della larghezza, dei bordi e della finitura del prodotto in esame.

(47) Il margine di sottoquotazione calcolato in via provvisoria su questa base, espresso in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria è del 13,2 %.

5. Situazione dell'industria comunitaria

Effetti di precedenti pratiche di dumping o di precedenti sovvenzioni

(48) Nel periodo in esame non erano in vigore sul prodotto in esame né dazi antidumping né dazi antisovvenzioni. Pertanto questo indicatore non ha pertinenza con il presente caso.

Produzione

(49) La produzione per l'intero mercato (cioè per il mercato libero e per il mercato vincolato) è aumentata dalle 188633 tonnellate del 1999 a 219282 tonnellate nel PI, cioè del 16 % registrando una contrazione nel 2001.

Tabella 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Capacità e indice di utilizzazione degli impianti

(50) Due dei produttori comunitari utilizzavano le stesse linee di produzione sia per la fabbricazione del prodotto in esame sia per la fabbricazione di diversi altri prodotti di acciaio inossidabile. Una di queste società ha avviato la costruzione di nuovi impianti di produzione. La terza società, che utilizzava una linea di produzione quasi esclusivamente per il prodotto in esame, ha osservato un incremento della propria capacità di produzione che, posta pari a 100 nel 1999, è passata a 141 nel PI. L'indice di utilizzazione degli impianti di questo produttore è sceso dal 75 % del 1999 al 50 % nel PI. Benché, sulla base delle informazioni disponibili, per i primi due produttori non sia stato possibile attribuire chiaramente la capacità al prodotto in esame, le stesse informazioni non contengono prove che impediscano di concludere che si è verificata una flessione nell'utilizzazione degli impianti.

Investimenti

(51) Lo sviluppo della capacità di produzione trova una corrispondenza nello sviluppo degli investimenti. Ciò premesso, gli investimenti complessivi sono passati da 55 milioni di EUR a 125 milioni di EUR nel 2001 e a 79 milioni di EUR nel PI. Globalmente, nel periodo in esame, gli investimenti sono aumentati del 43 %. Gli investimenti hanno interessato prevalentemente immobilizzazioni, come nuove linee di produzione e un nuovo impianto, finalizzate al potenziamento del rendimento produttivo.

Vendite e quota di mercato

(52) Tra il 1999 e il PI, le vendite dell'industria comunitaria al mercato libero della Comunità sono passate da 110115 tonnellate a 116768 tonnellate, con un incremento del 6 %. Questo incremento percentuale è tuttavia nettamente inferiore all'incremento del consumo totale della Comunità. Nel PI, le vendite erano ad un livello inferiore rispetto al 2000. Mentre l'incremento delle vendite sul mercato libero è stato solo del 6 %, l'incremento sul mercato vincolato è stato del 15 %. Dal momento che gli acquirenti vincolati non possono scegliere il fornitore, sembrerebbe che tale incremento rispecchi l'incremento potenziale sul mercato libero in assenza di dumping.

Tabella 3 Vendite mercato libero

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 4 Vendite vincolate

>SPAZIO PER TABELLA>

(53) La quota di mercato libero detenuta dall'industria comunitaria si è ridotta di 6 punti percentuali nell'arco del periodo in esame, dal 70 % al 64 %, e ciò mostra che l'industria comunitaria non ha potuto pienamente beneficiare del positivo sviluppo del mercato. Questa perdita di quote di mercato corrisponde all'incremento delle quote di mercato detenute dalle importazioni originarie del paese interessato (cfr. considerando 42).

Tabella 5

>SPAZIO PER TABELLA>

Prezzi

(54) Nel periodo in esame, la media dei prezzi delle vendite dell'industria comunitaria all'insieme del mercato (mercato libero e vincolato) è aumentata del 12 %. I prezzi, aumentati del 5 % nel 2000 e dell'8 % nel 2001, sono rimasti stabili e hanno persino mostrato una leggera flessione tra il 2001 e il PI. I prezzi per il mercato libero e per il mercato vincolato erano agli stessi livelli (cfr. precedente considerando 33).

Redditività

(55) La media ponderata della redditività dell'industria comunitaria è salita dal 4,4 % del 1999 al 7,5 % nel PI.

(56) Se a prima vista l'andamento della redditività può sembrare positivo, un esame più approfondito mostra che in realtà i livelli di redditività non sono affatto soddisfacenti. Occorre considerare la specificità del prodotto in esame: Il prodotto in esame appartiene ad un mercato dove i profitti sono di norma sensibilmente più elevati di quelli dell'industria dell'acciaio inossidabile in generale. I più elevati livelli di redditività che caratterizzano di norma il prodotto in esame sono determinati dai seguenti fattori:

- Il mercato cui è destinato il prodotto in esame (principalmente il mercato dei sistemi di scarico per veicoli a motore) è caratterizzato da una domanda notevolmente stabile ed è al riparo dalle normali fluttuazioni del ciclo economico. In effetti, il prodotto in esame contiene al massimo una bassissima aggiunta di nichel e ciò lo rende meno costoso di altre qualità di acciaio inossidabile che contengono maggiori aggiunte di tale elemento di lega. Il costo del prodotto in esame, basso rispetto ad altre qualità di acciaio inossidabile, lo rende un prodotto di sostituzione particolarmente valido nei periodi di recessione del ciclo economico. Mentre nel periodo in esame la produzione automobilistica complessiva dell'Unione europea ha attraversato una fase di stagnazione (da 16978400 unità prodotte nel 1999 a 16943700 unità prodotte nel 2002), i consumi del prodotto in esame sono aumentati del 16 %, come indicato nel precedente considerando 41. È plausibile dedurne che gli utilizzatori del prodotto in esame, e i loro acquirenti a loro volta, abbiano incrementato gli acquisti del prodotto in esame riducendo conseguentemente gli acquisti di altre qualità di acciaio inossidabile più costose. Tale conclusione è stata confermata dalle società dell'industria comunitaria durante l'inchiesta.

- Come già accennato, al contrario della maggior parte degli altri prodotti di acciaio inossidabile, il prodotto in esame contiene al massimo una bassissima aggiunta di nichel, un elemento di costo variabile che fluttua notevolmente e che può determinare una riduzione dei margini di profitto.

(57) Il diverso andamento della redditività sopra menzionato è confermato dalle attuali divergenti tendenze della redditività segnalate dalle società dell'industria comunitaria per la produzione generale di acciaio inossidabile, da una parte, e per il prodotto in esame, dall'altra (cfr. seguente tabella 6).

Tabella 6

>SPAZIO PER TABELLA>

(58) Il mercato del prodotto in esame è pertanto caratterizzato da profitti e da livelli di prezzo molto più elevati.

Flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(59) Le informazioni fornite in merito al flusso di cassa e all'utile sugli investimenti si riferiscono all'intera produzione delle società dell'industria comunitaria, poiché per due di queste non è stato possibile estrapolare i dati specifici al prodotto in esame.

(60) Su questa base, il flusso di cassa netto complessivo derivante dalle attività operative è salito dai meno 22357710 EUR del 1999 a 188109683 EUR nel PI.

Tabella 7

>SPAZIO PER TABELLA>

(61) Tale sviluppo è in linea con il flusso di cassa relativo al prodotto in esame, che, nel caso di una società, è stato possibile isolare. Non è tuttavia possibile giungere ad una conclusione significativa in merito al flusso di cassa generato esclusivamente dal prodotto in esame, poiché due delle società utilizzano le proprie linee di produzione per fabbricare anche una serie di altri prodotti di acciaio inossidabile e non è possibile suddividere l'ammortamento per singolo prodotto. La media dell'utile sul capitale impiegato per le tre società è salita dal 3,6 % del 1999 al 6,9 % del PI.

Tabella 8

>SPAZIO PER TABELLA>

(62) Riguardo infine alla capacità di reperire capitali, occorre notare che le società dell'industria comunitaria hanno mostrato di contare sui finanziamenti intragruppo quale principale fonte di finanziamento del debito, il che porta a pensare che la possibilità di reperire capitali non è direttamente connessa al rendimento annuale delle società e al conseguente livello di solvibilità. Pertanto l'evoluzione di questo indicatore non è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio. Riguardo al patrimonio netto quale fonte di capitalizzazione della società, occorre dire che nessuna delle tre società è quotata in borsa o su altri tipi di mercato secondario.

Scorte

(63) L'evoluzione delle scorte non è un indicatore di pregiudizio significativo nel presente procedimento. Infatti, le società dell'industria comunitaria hanno dichiarato di fabbricare il prodotto in esame solo su ordinazione e pertanto non detengono scorte, se non per motivi di consegna o logistici, ma anche in questi casi solo in quantità trascurabili. Pertanto, eventuali evoluzioni delle scorte sono imputabili più a motivi logistici che al deterioramento del mercato.

Occupazione e salari

(64) L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 12 % nel periodo in esame, mentre nello stesso periodo i salari sono aumentati del 5 %.

Produttività

(65) Nel periodo in esame, la produttività per l'intero mercato è aumentata del 31 %. Essa è aumentata del 17 % nel 2000, è rimasta praticamente stabile nel 2001 ed è nuovamente aumentata del 14 % nel PI, rispecchiando i notevoli sforzi di investimento dell'industria comunitaria (cfr. considerando 49).

Crescita

(66) Nel complesso, occorre notare che le quote di mercato libero detenute dall'industria comunitaria si sono ridotte del 6 % il che mostra una crescita notevolmente rallentata rispetto a quella dell'intero mercato (16 %).

Entità del margine di dumping

(67) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, questa non può considerarsi trascurabile, dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese in esame.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

(68) Le importazioni dagli USA sono aumentate notevolmente tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato, e hanno infatti guadagnato, durante il periodo in esame, tra i sei e gli otto punti percentuali di quota di mercato. Inoltre, tali importazioni hanno determinato una depressione dei prezzi, che si nota, tra l'altro, dal notevole margine di sottoquotazione rilevato in settori in cui le esportazioni USA e l'industria comunitaria erano in concorrenza per gli stessi acquirenti.

(69) Sebbene molti di questi indicatori economici di pregiudizio mostrino una tendenza positiva (prezzi, redditività, vendite, investimenti, flusso di cassa, utile sugli investimenti, capacità, produttività), da un'analisi più approfondita emerge tuttavia una situazione di pregiudizio notevole. In primo luogo, la posizione dell'industria comunitaria sul mercato è stata notevolmente indebolita, come dimostra la consistente perdita di quota di mercato. Inoltre, come già precedentemente accennato, tra il 2001 e il PI i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti, il che, malgrado il consistente potenziamento della produttività raggiunto mediante la riduzione del numero degli effettivi e mediante investimenti, si è tradotto in livelli di redditività inferiori a quelli registrati nel 1997 in assenza di dumping. Va aggiunto che il notevole margine di dumping, pari al 69,7 %, implica che, affinché il dumping sia eliminato, occorre che il produttore esportatore incrementi i suoi prezzi all'esportazione del 69,7 % e ciò comporterebbe una forte contrazione della sua quota di mercato. È ragionevole concludere che l'industria comunitaria riuscirebbe ad occupare la maggior parte, se non l'integralità, della quota di mercato lasciata dal produttore esportatore. Occorre inoltre sottolineare che anche i prezzi praticati sul mercato vincolato sono influenzati dalle importazioni in dumping. Dall'inchiesta è emerso infatti che i prezzi praticati agli acquirenti del mercato vincolato sono per contratto fissati in modo da riflettere le condizioni di mercato. Poiché gli acquirenti collegati appartengono allo stesso gruppo dell'industria comunitaria, è emerso che questa, per non mettere a rischio la competitività globale del gruppo, pratica prezzi simili a quelli praticati ad acquirenti indipendenti.

(70) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

D. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

(71) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie del paese interessato abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, si è avuto cura di esaminare altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(72) Le importazioni originarie degli USA sono aumentate in modo considerevole durante il periodo in esame, del 127 % in termini di volume e tra i sei e gli otto punti percentuali in termini di quota di mercato. I prezzi delle importazioni originarie degli USA erano ad un livello considerevolmente inferiore (del 13,2 %) rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria (cfr. precedente considerando 44 e successivi).

(73) Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping possono anche essere esemplificati dalla decisione di taluni utilizzatori, che durante il PI rappresentavano il 13 % del consumo complessivo, di cambiare fornitore e di passare dall'industria comunitaria ai produttori USA. Mentre all'inizio del periodo in esame questi consumatori acquistavano solo quantitativi marginali dai produttori USA, adesso acquistano fino al 47 % delle esportazioni nella Comunità dell'unico produttore USA che ha collaborato. Ciò evidenzia il fatto che, nell'arco del periodo considerato, il produttore USA ha incrementato la propria quota di mercato a spese dell'industria comunitaria.

(74) Globalmente, la perdita di quota di mercato di sei punti percentuali subita dall'industria comunitaria tra il 1999 e il PI corrisponde all'incremento della quota di mercato delle importazioni USA. In particolare, nel 2001 le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 5 punti percentuali in termini di quota di mercato rispetto all'anno precedente, mentre nello stesso periodo le importazioni originarie degli USA hanno registrato un aumento compreso tra i sei e i sette punti percentuali. Le vendite dell'industria comunitaria al mercato vincolato sono invece rimaste stabili dal 2000.

(75) La perdita di quote di mercato e gli insufficienti livelli dei prezzi hanno inoltre coinciso con la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, situazione evidenziata dall'insufficiente livello di redditività e dallo sfavorevole sviluppo dei salari e dell'occupazione.

3. Incidenza di altri fattori

Importazioni da altri paesi terzi

(76) I volumi delle importazioni originarie di altri paesi terzi sono saliti dalle 1425 tonnellate del 1999 a 5893 tonnellate nel PI, mentre la quota di mercato di queste importazioni è passata dallo 0,9 % del 1999 al 3,2 % del PI. La maggior parte di queste importazioni sono originarie del Giappone. Tuttavia, sulla base di dati Eurostat, la media dei prezzi del prodotto in esame importato da paesi terzi era più elevata dei corrispondenti prezzi delle importazioni originarie degli USA e dell'Unione europea. Pertanto le importazioni da altri paesi terzi non possono avere causato pregiudizio all'industria comunitaria.

Produttori comunitari non denunzianti

(77) I produttori comunitari del prodotto in esame non denunzianti detenevano nel PI una quota di mercato pari circa al 18 %. Nel periodo in esame, il loro volume di vendite si è ridotto del 4 %, come anche la loro quota di mercato. Inoltre, la media dei prezzi dei produttori non denunzianti si situa allo stesso livello di quella dei produttori denunzianti. Ciò fa ritenere che essi siano in una situazione simile a quella dell'industria comunitaria, cioè che abbiano subito un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping. Non si può pertanto concludere che altri produttori comunitari abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

Vantaggi in termini di qualità e di servizi del prodotto in esame importato dagli USA

(78) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame importato dagli USA non presentava vantaggi qualitativi o tecnici di rilievo.

(79) Inoltre, come hanno mostrato le società dell'industria comunitaria, il fatto che l'industria comunitaria non detenga scorte del prodotto in esame, visto che tale prodotto viene trasformato su ordinazione in tempi molto brevi, non implica tempi di consegna più lunghi rispetto a quelli delle importazioni USA. Pertanto non vi sono indicazioni del fatto che vantaggi in termini di qualità o di servizi possano aver causato un pregiudizio notevole.

4. Conclusioni relative al nesso di causalità

(80) La coincidenza temporale tra, da una parte, l'incremento dei volumi e delle quote di mercato delle esportazioni USA e la sottoquotazione rilevata e, dall'altra, il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria porta in via provvisoria alla conclusione che le importazioni in dumping originarie degli USA hanno causato il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

(81) Inoltre, l'insufficiente sviluppo del mercato libero non ha trovato riscontro nel mercato vincolato. Ciò ha causato una situazione di stagnazione dei prezzi e di limitati livelli di redditività. In effetti, la situazione pregiudizievole è chiara sul mercato libero, dove l'industria comunitaria è in diretta concorrenza con le importazioni del produttore interessato. Gli indicatori per il mercato vincolato, dove le importazioni non sono in concorrenza diretta con l'industria comunitaria, mostrano una tendenza positiva.

(82) L'analisi degli acquisti di due importanti utilizzatori ha mostrato che durante il periodo in esame queste società hanno sostituito gli acquisti effettuati presso l'industria comunitaria con acquisti presso la società USA.

(83) In via provvisoria si conclude anche che i produttori che non hanno presentato la denuncia non possono essere causa dell'evoluzione negativa dell'industria comunitaria, dal momento che le loro risposte alle domande della Commissione mostrano che essi hanno subito un pregiudizio dalle importazioni in dumping. Infine, dalle indagini è emerso che il prodotto in esame importato dagli USA non presentava, rispetto al prodotto europeo, vantaggi qualitativi o tecnici di rilievo.

(84) Non sono stati individuati altri fattori che possano spiegare un tale deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

(85) Pertanto, poiché l'inchiesta della Commissione ha accuratamente distinto e analizzato tutti i fattori noti e ha rilevato in via provvisoria che nessuno di questi aveva un effetto tale da interrompere il nesso di causalità esistente tra il dumping e il pregiudizio, si conclude in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping originarie del paese in questione hanno causato il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazione preliminare

(86) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping potesse essere contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(87) Al fine di valutare la probabile incidenza dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e a quelle che si erano manifestate. Su tale premessa, la Commissione ha inviato questionari all'industria comunitaria, ad altri tre produttori comunitari, a sette importatori, a dieci utilizzatori e a sedici fornitori di materia prima. Hanno risposto i tre produttori dell'industria comunitaria, altri tre produttori comunitari, sei importatori collegati e sette utilizzatori.

(88) Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping, alla situazione dell'industria comunitaria e al nesso di causalità, esistessero validi motivi per concludere che, in questo caso particolare, l'imposizione delle misure non era nell'interesse della Comunità.

2. Industria comunitaria

(89) L'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, come indicato nel precedente paragrafo 68 e successivi.

(90) L'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di raggiungere i livelli di redditività che avrebbe potuto raggiungere in assenza di importazioni in dumping e di beneficiare degli sviluppi del mercato comunitario.

(91) Se invece non venissero istituite misure antidumping, è probabile che la tendenza negativa dell'industria comunitaria continuerebbe: in particolare le quote di mercato si contrarrebbero ulteriormente e la redditività resterebbe al di sotto dei livelli raggiungibili per il prodotto in esame in assenza di importazioni in dumping.

3. Utilizzatori

(92) Gli utilizzatori del prodotto in esame sono prevalentemente produttori di sistemi di scarico per l'industria automobilistica. Essi hanno per la maggior parte sede nel Regno Unito, in Italia, in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e in Belgio. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano solo il 24 % dei consumi del mercato libero nel PI. Tuttavia, la loro incidenza era del 91 % sul totale delle importazioni originarie degli USA nello stesso periodo. Per questo motivo, mentre le informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato erano estremamente rappresentative della situazione degli utilizzatori che acquistavano il prodotto USA, le stesse non hanno permesso di definire un quadro esatto della situazione della rimanente percentuale di utilizzatori che non acquistavano il prodotto USA nelle stesse proporzioni. La presente analisi deve quindi essere letta alla luce di tali limiti.

(93) Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato si sono opposti all'istituzione di misure antidumping, affermando che ciò avrebbe causato loro perdite e lasciando intendere che, nel caso in cui le misure antidumping fossero istituite, essi potrebbero vedersi obbligati a trasferire le loro attività fuori dall'UE.

(94) Il prodotto in esame rappresenta in media il 15 % del costo totale di produzione dei sistemi di scarico. Tuttavia, come affermato nel considerando 42, le importazioni originarie degli USA rappresentavano nel PI una quota di mercato compresa tra il 12 % e il 14 %. Di conseguenza, nella peggiore delle ipotesi, qualora gli importatori trasformassero l'intero importo dei dazi in un incremento dei prezzi, in considerazione della quota di mercato attualmente detenuta dalle importazioni USA, il costo totale di produzione di tutti gli utilizzatori di sistemi di scarico aumenterebbe di circa lo 0,4 %.

(95) Inoltre, l'istituzione di misure antidumping non causerebbe una carenza di approvvigionamento del prodotto in esame per gli utilizzatori, dal momento che le misure in questione non sono destinate a porre termine alle importazioni del prodotto in esame dagli USA, ma a ristabilire condizioni di correttezza commerciale. Infatti, come già accennato, l'industria comunitaria ha incrementato del 43 % gli investimenti in impianti e macchinari per il prodotto in esame. In particolare, una società (la più rappresentativa in termini di volume di vendite) ha incrementato la capacità di produzione del 41 % nel periodo in esame. Inoltre, quand'anche i produttori USA decidessero di porre termine alle esportazioni del prodotto in esame, i produttori comunitari sono i principali fornitori a livello mondiale del prodotto in esame e hanno da sempre creato una capacità sufficiente a far fronte a qualunque incremento della domanda.

4. Importatori non collegati

(96) Questionari sono stati inviati anche a numerosi importatori assertivamente non collegati. Da questi non è giunta nessuna risposta. Data la mancanza di collaborazione, si conclude in via provvisoria che gli importatori non collegati non subirebbero conseguenze negative di rilievo dall'istituzione di misure antidumping.

5. Concorrenza e distorsione degli scambi

(97) La società USA ha fatto notare l'elevata concentrazione dell'industria comunitaria e il comportamento anticoncorrenziale lungamente tenuto da questa industria nel passato. Tuttavia, il livello di concentrazione non risulterebbe modificato dall'istituzione di misure antidumping. Inoltre, anche se una società detiene una posizione forte sul mercato, ciò non implica automaticamente che essa se ne serva in modo scorretto.

(98) Va in più sottolineato che per mezzo di misure antidumping si intende ristabilire condizioni di correttezza commerciale sul mercato UE e non escludere o limitare il numero dei partecipanti a questo mercato.

(99) Nella Comunità ci sono sei produttori comunitari del prodotto in esame:

- Ugine SA, Francia,

- Ugine & ALZ Belgium NV, Belgio,

- ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, SpA, Italia,

- ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Germania,

- Acerinox SA, Spagna,

- Avesta Polarit Oyj Abp, Regno Unito.

(100) Di queste società, l'Ugine Francia e l'Ugine ALZ Belgio, da una parte, e la ThyssenKrupp Terni e la ThyssenKrupp Nirosta, dall'altra, appartengono agli stessi gruppi societari (rispettivamente all'Arcelor e alla Thyssen).

(101) Tuttavia, anche presupponendo che non vi sia concorrenza tra società integrate nello stesso gruppo, nella Comunità permane un sostanziale livello di concorrenza, in quanto vi sono comunque quattro fornitori del prodotto in esame che restano concorrenti.

(102) Nel caso estremo in cui le società USA decidessero di interrompere le esportazioni del prodotto in esame dopo l'istituzione di misure antidumping, è lecito pensare che il livello di concorrenza tra i diversi produttori comunitari sarebbe ancora sufficientemente elevato, dal momento che le fonti di approvvigionamento sarebbero ancora numerose e, cosa più importante, vi sarebbe un incremento delle forniture dal Giappone.

(103) In più, nel periodo in esame non sono state presentate prove di comportamento anticoncorrenziale delle società dell'industria comunitaria.

6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(104) Tenendo conto di tutti i fattori di cui sopra, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi contrari all'istituzione di misure antidumping.

F. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(105) È necessario che il livello delle misure antidumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping senza superare il margine di dumping rilevato. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(106) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'acciaio inossidabile della Comunità ha raggiunto, negli ultimi cinque anni, accettabili livelli di redditività grazie alla riduzione dei costi di produzione e all'incremento degli indici di produttività. In particolare, il prodotto in esame offre un livello di redditività più stabile e più elevato rispetto a quello di norma rilevato nel settore dell'acciaio inossidabile, come spiegato nel considerando 56.

(107) È risultato che nei periodi in cui non esistevano importazioni in dumping (cioè 1997), l'industria comunitaria ha raggiunto per il prodotto in esame un margine di profitto dell'8,35 %. Tuttavia, come illustrato nel precedente considerando 51, dopo il 1997 l'industria comunitaria ha effettuato consistenti investimenti in tecnologia produttiva, che hanno determinato una sostanziale riduzione dei costi e un notevole incremento della produttività (+ 31 % sul periodo in esame).

(108) Data la peculiarità del prodotto in esame e del mercato su cui è utilizzato, come indicato nel considerando 56 e seguenti, i profitti sono di norma più elevati che per gli altri prodotti di acciaio inossidabile, che sono maggiormente soggetti al ciclo economico. Inoltre, come precedentemente spiegato al considerando 69, è lecito concludere che, in assenza di dumping, l'industria comunitaria avrebbe beneficiato di un incremento delle vendite e quindi della produzione, con un'ulteriore riduzione dei costi grazie alle economie di scala.

(109) È risultato che nei periodi in cui non esistevano importazioni in dumping (cioè 1997), l'industria comunitaria ha raggiunto per il prodotto in esame un margine di profitto dell'8,35 %. Tuttavia, dopo il 1997 l'industria comunitaria ha effettuato importanti investimenti, con nuovi impianti di produzione e linee di produzione ad alta tecnologia, ed è riuscita a ridurre i costi diretti di produzione con un conseguente sensibile incremento della produttività. Come spiegato nel precedente considerando 65, l'incremento della produttività è stato pari al 31 % nell'arco del periodo considerato. Pertanto, in assenza di dumping è prevedibile un margine di profitto superiore all'8,35 %, livello raggiunto nel 1997.

(110) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene in via provvisoria che per il prodotto in esame si debba considerare un margine di profitto del 9 % al lordo delle imposte, poiché, prima dei sostanziali investimenti, in assenza di dumping l'industria comunitaria aveva già raggiunto un livello dell'8,35 %.

(111) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato sulla base di un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Come già per il calcolo della sottoquotazione, il calcolo del margine di pregiudizio è stato effettuato basandosi su tipi comparabili venduti agli stessi clienti.

(112) Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comunitaria in modo tale da comprendere il margine di profitto del 9 % di cui sopra. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione cif.

2. Misure provvisorie

(113) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno istituire nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie degli USA un dazio antidumping provvisorio al livello del margine di pregiudizio rilevato, in quanto questo è inferiore al margine di dumping.

(114) In base a quanto sopra, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(115) L'aliquota del dazio antidumping applicata a titolo individuale ad una società specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione di questa società accertata durante l'inchiesta. Tale aliquota del dazio (contrapposta al dazio unico a livello nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applica quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto originario del paese interessato e fabbricato da questa società e quindi dalle specifiche persone giuridiche succitate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel dispositivo del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell'aliquota in questione e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(116) Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(6) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

G. DISPOSIZIONI FINALI

(117) Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che le conclusioni riguardanti l'imposizione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, semplicemente laminati a freddo, contenenti in peso meno dello 0,15 % di carbonio, un tenore di cromo pari o superiore al 10,5 % o pari o inferiore al 18 % e meno del 2,5 % di nichel, appartenente alle categorie standard AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) e AISI 439 (EN 1.4510), classificabili nei codici NC ex 7219 31 00 (codice TARIC 7219 31 00*10 ), ex 7219 32 90 (codice TARIC 7219 32 90*10 ), ex 7219 33 90 (codice TARIC 7219 33 90*10 ), ex 7219 34 90 (codice TARIC 7219 34 90*10 ), ex 7219 35 90 (codice TARIC 7219 35 90*10 ), ex 7220 20 10 (codice TARIC 7220 20 10*10 ), ex 7220 20 39 (codice TARIC 7220 20 39*10 ), ex 7220 20 59 (codice TARIC 7220 20 59*10 ) ed ex 7220 20 99 (codice TARIC 7220 20 99*10 ) ed originari degli Stati Uniti d'America.

2. L'importo del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prodotto di cui al precedente paragrafo 1, è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni del codice doganale comunitario e la relativa normativa.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere sentite in merito all'analisi dell'interesse della Comunità e possono presentare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU C 314 del 17.12.2002, pag. 3.

(4) Per ragioni di confidenzialità vengono forniti intervalli.

(5) Durante il PI, questi rappresentavano il 13 % del consumo complessivo e il 47 % delle esportazioni dell'unica società USA che ha collaborato.

(6) Commissione Europea Direzione generale del Commercio

J-79 05/16

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles.