32003R1518

Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 29/08/2003 pag. 0035 - 0042


Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione

del 28 agosto 2003

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine(3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni(4) ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

(2) A norma del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni suine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione(6).

(3) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d'esportazione.

(4) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

(5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili seguatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. In tal caso i titoli non devono essere soggetti alle misure specifiche adottate dalla Commissione.

(7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

(8) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° [...]

- Forordning (EF) nr. [...]

- Verordnung (EG) Nr. [...]

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. [...]

- Regulation (EC) No [...]

- Règlement (CE) n° [...]

- Regolamento (CE) n. [...]

- Verordening (EG) nr. [...]

- Regulamento (CE) n.o [...]

- Asetus (EY) N:o [...]

- Förordning (EG) nr [...]

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle carni suine; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti e la destinazione.

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

a) o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata;

b) o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 565/80 del Consejo(7)

- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80(8)

- Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 des Rates(9) nicht verwendbare Lizenz

- Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80(10)

- Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Council Regulation (EEC) No 565/80(11)

- Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(12)

- Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80(13)

- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad(14)

- Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80 do Conselho(15)

- Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80(16) 5 artiklaa

- Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 565/80(17)

2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

- Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)

- Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

- Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

- Refund valid for ... tonnes (quantity for which the licence is issued)

- Restitution valable pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

- Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

- Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

- Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

- Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)

Articolo 7

1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:

a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

c) il tasso della restituzione applicabile;

d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria di prodotti.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione "nulla", vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1370/95, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2003.

Per la Commissione

Il Presidente

Romano Prodi

(1) GU L 282 dell'1.1.1975, pag. 1.

(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

(3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

(4) Cfr. allegato III.

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

(7) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(8) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(9) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(10) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(11) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(12) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(13) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(14) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(15) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(16) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(17) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Regolamento abrogato e modificazioni successive

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>