32003R1452

Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 15/08/2003 pag. 0017 - 0021


Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione

del 14 agosto 2003

che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo e terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede una deroga in virtù della quale gli Stati membri possono autorizzare per la produzione biologica l'utilizzazione, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2003, di sementi e di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico se i produttori non hanno potuto procurarsi materiali di riproduzione ottenuti con il metodo di produzione biologico.

(2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano anche le disposizioni comunitarie che disciplinano le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa.

(3) La salvaguardia della biodiversità è un principio importante dell'agricoltura biologica ed è pertanto opportuno accertarsi che gli agricoltori dispongano di un'ampia gamma di cultivar e varietà, anche locali, tra cui scegliere.

(4) È evidente che per alcune specie coltivate nella Comunità non vi saranno quantitativi sufficienti di sementi e di materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo biologico dopo il 31 dicembre 2003.

(5) Occorre quindi mantenere la possibilità di utilizzare sementi e materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, qualora non sia possibile ottenere sementi o materiali di riproduzione vegetativa di origine biologica.

(6) Per le specie per le quali in futuro saranno disponibili quantità sufficienti di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico di un numero considerevole di varietà, non dovrebbe essere autorizzata l'utilizzazione di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. Pertanto occorre stilare un elenco delle specie escluse dall'ambito di applicazione della deroga.

(7) L'applicazione della deroga ai materiali di riproduzione vegetativa diversi dai tuberi-seme di patate dovrebbe essere disciplinata dagli stessi Stati membri sino a quando non saranno adottati criteri adeguati a livello comunitario.

(8) È importante rendere più trasparente il meccanismo di domanda e di offerta delle sementi e dei materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico per incentivare la produzione e l'utilizzazione di sementi e di materiali di riproduzione ottenuti con tale metodo.

(9) Ciascuno Stato membro deve provvedere affinché venga creata e messa a disposizione degli utilizzatori una base dati nella quale possano essere registrate le sementi e i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi ai criteri generali per la produzione delle sementi e dei materiali di riproduzione vegetativa. A tale riguardo e per agevolare l'accesso alle informazioni, è opportuno predisporre un modello uniforme per il modulo di registrazione che i fornitori di sementi debbono utilizzare per registrare le sementi e i tuberi-seme nelle basi dati.

(10) Ciascuno Stato membro deve provvedere alla pubblicazione di una relazione sulla concessione delle autorizzazioni, ad informazione degli operatori del settore, degli Stati membri e della Commissione.

(11) Il regime deve formare oggetto di un approfondito riesame dopo i primi due anni di applicazione per valutare in quale misura gli agricoltori abbiano utilizzato sementi e materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico. A tale riguardo la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di creare una base dati a livello comunitario.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Mantenimento della deroga

1. La deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, in virtù della quale gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, subordinatamente alle condizioni stabilite dall'articolo summenzionato, è mantenuta dopo il 31 dicembre 2003 con riguardo alle specie che non figurano nell'allegato del presente regolamento.

Le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga di cui al primo comma per quanto riguarda le sementi o i tuberi-seme di patate sono stabiliti negli articoli da 3 a 14.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono elencate le specie per le quali viene stabilito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità.

Le specie elencate nell'allegato non possono beneficiare di autorizzazioni a norma della deroga di cui al paragrafo 1, a meno che ciò non sia giustificato da uno degli scopi indicati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a) si applicano le definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) per "fornitore" si intende un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori.

CAPITOLO II APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Articolo 3

Utilizzazione di sementi o di tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico

Gli Stati membri possono, conformemente alla procedura prevista all'articolo 5, autorizzare l'utilizzazione di sementi o di tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico, purché tali sementi o tuberi-seme di patate:

a) non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi per il trattamento delle sementi nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, a meno che l'autorità competente nello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio(3) per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate, e

b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

Articolo 4

Organismi o autorità responsabili della concessione di autorizzazioni

Le autorità o gli organismi di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono responsabili della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, a meno che lo Stato membro non designi altri organismi o autorità posti sotto il suo controllo.

Articolo 5

Requisiti per la concessione di autorizzazioni

1. L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è registrata nella base dati di cui all'articolo 6;

b) il fornitore non è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o i tuberi-seme per tempo;

c) la varietà che l'utilizzatore delle sementi vuole procurarsi non è registrata nella base dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella base dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;

d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

2. L'autorizzazione è concessa prima della semina della coltura.

3. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per un periodo vegetativo alla volta e l'autorità o l'organismo responsabile delle autorizzazioni registrano i quantitativi di sementi o di tuberi-seme richiesti.

4. In deroga al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale per una determinata

- specie, qualora e nei limiti in cui sia rispettato il requisito indicato al paragrafo 1, lettera a), oppure

- varietà, qualora e nei limiti in cui sia rispettato il requisito indicato al paragrafo 1, lettera c).

Le autorizzazioni sono chiaramente segnalate nella base dati.

5. L'autorizzazione è concessa unicamente durante periodi per i quali la base dati viene aggiornata conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.

CAPITOLO III NORME SULLA REGISTRAZIONE DELLE SEMENTI O DEI TUBERI-SEME DI PATATE OTTENUTI CON IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Articolo 6

Base dati

1. Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una base dati informatizzata che elenca le varietà disponibili sul proprio territorio di sementi o di tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico prescritto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. La base dati sarà amministrata dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un organismo o da un'autorità designati a tal scopo dallo Stato membro, in appresso "gestore della base dati". Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità competente o l'organismo privato designati per la gestione della base dati.

Articolo 7

Registrazione

1. Le varietà per le quali sono disponibili sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella base dati su richiesta del fornitore.

2. Le varietà che non sono state registrate nella base dati sono considerate non disponibili per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento.

3. Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la base dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate nel proprio territorio. La base dati contiene le relative informazioni.

Articolo 8

Requisiti per la registrazione

1. Ai fini della registrazione il fornitore deve poter:

a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore, qualora il fornitore abbia a che fare unicamente con sementi o tuberi-seme preconfezionati, è stato soggetto al regime di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai materiali di riproduzione vegetativa;

c) mettere a disposizione tutte le informazioni prescritte all'articolo 9 del presente regolamento ed aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della base dati oppure ogni qual volta sia necessario aggiornare la base dati per mantenere affidabili le informazioni.

2. Il gestore della base dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti stabiliti nel paragrafo 1.

Articolo 9

Informazioni registrate

1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore la base dati contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

b) il nome del fornitore o del suo rappresentante e i dati utili per contattarli;

c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;

d) il paese o la regione nella quale la varietà viene sperimentata e approvata ai fini del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;

f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo incaricato di controllare l'operatore di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Il fornitore deve informare tempestivamente il gestore della base dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche devono essere registrate nella base dati.

3. Oltre alle informazioni specificate al paragrafo 1, la base dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato.

Articolo 10

Accesso all'informazione

1. Le informazioni contenute nella base dati sono rese disponibili gratuitamente agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico attraverso Internet. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori registrati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 possano ottenere dal gestore della base dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.

2. Lo Stato membro si assicura che tutti gli utilizzatori registrati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 siano informati, almeno una volta l'anno, del sistema e delle modalità per ottenere le informazioni contenute nella base dati.

Articolo 11

Diritto di registrazione

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto per l'inserimento e il mantenimento dell'informazione nella base dati. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della base dati.

CAPITOLO IV RELAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Relazione annuale

1. L'autorità o l'organismo designato per la concessione delle autorizzazioni conformemente all'articolo 4 registrano tutte le autorizzazioni e rendono disponibili tali informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente e al gestore della base dati.

Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la relazione deve contenere i dati seguenti:

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d);

c) il numero totale di autorizzazioni;

d) il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;

e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 3, lettera a).

2. Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, la relazione deve contenere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché il periodo di validità dell'autorizzazione.

Articolo 13

Relazione di sintesi

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli Stati membri una relazione succinta su tutte le autorizzazioni concesse nell'anno civile precedente. La relazione suddetta comprende le informazioni previste dall'articolo 12. Tali informazioni sono pubblicate nella base dati. L'autorità competente può delegare al gestore della base dati il compito di raccogliere le relazioni.

Articolo 14

Informazioni su richiesta

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in casi individuali sono fornite agli altri Stati membri o alla Commissione.

Articolo 15

Revisione

Entro il 31 luglio 2006 la Commissione valuta la disponibilità e l'utilizzazione delle sementi o dei materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico e l'efficace attuazione del presente regolamento e, se del caso, adotta le necessarie modifiche.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) GU L 85 del 2.4.2003, pag. 15.

(3) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO

La Commissione sta attualmente esaminando la questione insieme agli Stati membri al fine di stilare un elenco delle specie da includere nell'allegato, conformemente al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91.