Regolamento (CE) n. 1444/2003 della Commissione, del 13 agosto 2003, relativo al rilascio dei titoli d'importazione, per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, nell'ambito dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre del 2003
Gazzetta ufficiale n. L 205 del 14/08/2003 pag. 0015 - 0015
Regolamento (CE) n. 1444/2003 della Commissione del 13 agosto 2003 relativo al rilascio dei titoli d'importazione, per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, nell'ambito dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre del 2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001(3), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce, al titolo II B, le modalità di applicazione per quanto riguarda l'utilizzazione dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per le importazioni dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento suddetto, occorre stabilire in quale misura si possa dar seguito alle domande di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre del 2003. (2) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, il quantitativo massimo disponibile per il terzo trimestre del 2003 è pari a un quarto del contingente totale per l'anno in corso. Di conseguenza, per il contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine(4), modificato dal regolamento (CE) n. 915/2003(5), il quantitativo disponibile per il terzo trimestre del 2003 è limitato a 50 tonnellate. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori al summenzionato quantitativo, le quantità richieste sono ridotte proporzionalmente. Tra il 1o e il 10 luglio 2003 sono state accolte in Francia e nei Paesi Bassi domande che vertono su un quantitativo di 50 tonnellate, per l'importazione di prodotti originari del Sudafrica (gruppo 5 dell'allegato del regolamento n. 2366/2002). Nessuna domanda è stata presentata per l'importazione di prodotti originari dei paesi di cui agli altri gruppi dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002. (3) Tenuto conto dei quantitativi disponibili per il terzo trimestre, le domande possono essere accettate nella misura del 50 % per il gruppo 5. (4) Va ricordato che i titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi alle disposizioni veterinarie vigenti nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Su un totale di 50 tonnellate disponibili per tutta la Comunità, la Francia e i Paesi Bassi possono, ognuno, rilasciare i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95, per una quantità, in peso equivalente carcasse, pari a 25 tonnellate di prodotti originari del Sudafrica. Detti quantitativi sono oggetto di domande per il terzo trimestre 2003, presentate tra il 1o e il 10 luglio 2003, nel quadro del contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002. Il peso netto autorizzato deve essere calcolato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/2002. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. (2) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. (3) GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3. (4) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73. (5) GU L 130 del 27.5.2003, pag. 5.