32003R1437

Regolamento (CE) n. 1437/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che modifica gli allegati I, II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 13/08/2003 pag. 0003 - 0020


Regolamento (CE) n. 1437/2003 della Commissione

del 12 agosto 2003

che modifica gli allegati I, II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1309/2002(2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) Le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(3), rendono necessaria anche la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94. Per motivi di chiarezza, tale allegato dovrebbe essere sostituito per intero.

(2) L'entrata in vigore della nuova Carta costituzionale dell'Unione di Serbia e Montenegro, che ha ribattezzato l'ex "Repubblica federale di Iugoslavia" con il nome di "Serbia e Montenegro" a decorrere dal 4 febbraio 2003, rende opportuna la sostituzione del nome dell'ex Repubblica ovunque esso appaia negli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94.

(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato al presente regolamento.

2) Il termine "Repubblica federale di Iugoslavia" viene sostituito dal termine "Serbia e Montenegro" ovunque esso appaia negli allegati II, III B e VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1.

(3) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.

3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

>SPAZIO PER TABELLA>

B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici della nomenclatura combinata

3005 90

3921 12 00

ex 3921 13

ex 3921 90 60

4202 12 19

4202 12 50

4202 12 91

4202 12 99

4202 22 10

4202 22 90

4202 32 10

4202 32 90

4202 92 11

4202 92 15

4202 92 19

4202 92 91

4202 92 98

5604 10 00

6309 00 00

6310 10 10

6310 10 30

6310 10 90

6310 90 00

ex 6405 20

ex 6406 10

ex 6406 99

ex 6501 00 00

ex 6502 00 00

ex 6503 00

ex 6504 00 00

ex 6505 90

6601 10 00

6601 91 00

6601 99

6601 99 90

7019 11 00

7019 12 00

ex 7019 19

8708 21 10

8708 21 90

8804 00 00

9113 90 30

ex 9113 90 90

ex 9404 90

ex 9612 10"