32003R1429

Regolamento (CE) n. 1429/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2090/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 12/08/2003 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 1429/2003 della Commissione

dell'11 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2090/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 163/94(2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 444/2003(4), prevede la realizzazione di un controllo di sostituzione quando la dichiarazione di esportazione è accettata da un ufficio doganale di esportazione che non sia l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5.

(2) Per garantire una prassi uniforme da parte degli uffici doganali di uscita o degli uffici di destinazione del T5 e per evitare dubbi sull'identità delle merci in questione, condizione questa per la concessione della restituzione, occorre prevedere un controllo di sostituzione specifico nei casi in cui tali uffici constatano che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura. Poiché in tali casi sorge evidentemente il sospetto di una sostituzione, i controlli specifici di sostituzione richiedono una maggiore attenzione che può eventualmente comportare l'esecuzione di un controllo fisico delle merci.

(3) Al fine di assicurare l'attuazione di un numero sufficiente di controlli di sostituzione su tutte le merci da esportare, è necessario prevedere che i controlli specifici di sostituzione effettuati nei casi in cui i sigilli sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura sono considerati soltanto in misura limitata ai fini del calcolo del numero minimo di controlli di sostituzione.

(4) Per meglio seguire l'esecuzione dei controlli di sostituzione, occorre prevedere, da un lato, che le informazioni relative al numero di controlli specifici di sostituzione effettuati nei casi in cui i sigilli sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi oppure non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura, siano in qualunque momento messe a disposizione dagli uffici doganali interessati e, dall'altro, che per tutti i controlli di sostituzione sia preparato un resoconto che indica i controlli realizzati.

(5) Occorre pertanto modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2090/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2090/2002 è modificato nel seguente modo:

1) Al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 bis e delle misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, se l'ufficio doganale d'esportazione non ha sigillato il mezzo di trasporto o il collo, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio."

2) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Quando l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale di destinazione del T5 constata che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario realizzare un controllo di sostituzione specifico.

Ai fini del calcolo del numero di controlli di sostituzione da attuare conformemente al paragrafo 2, secondo comma, si tiene conto nella misura del 50 % del numero di controlli di sostituzione specifici effettuati conformemente al precedente paragrafo."

3) Al paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"Il controllo di sostituzione di cui paragrafo 2 è effettuato verificando a vista se vi sia corrispondenza tra la merce e il documento che l'ha scortata dall'ufficio doganale d'esportazione all'ufficio doganale di uscita oppure all'ufficio di destinazione del T5."

4) È inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Quando procede ad un controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2 bis, l'ufficio doganale di uscita oppure l'ufficio di destinazione del T5 decide sulla base di un'analisi dei rischi se il controllo è limitato alla sola verifica a vista di cui al paragrafo 4 oppure comporta un controllo fisico ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4."

5) Al paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"Ogni ufficio doganale di uscita o ogni ufficio di destinazione del T5 adotta misure che consentano di evidenziare in qualunque momento:

a) il numero di dichiarazioni d'esportazione prese in considerazione ai fini del controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2;

b) il numero di controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 effettuati;

c) il numero di controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 bis effettuati."

6) È inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Per ogni controllo di sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, il funzionario competente che lo ha realizzato redige un resoconto. Il resoconto consente di seguire i controlli effettuati e comporta la data e il nome del funzionario.

Esso è archiviato presso l'ufficio doganale di uscita oppure l'ufficio di destinazione del T5 nei tre anni che seguono l'anno di esportazione, in modo da poter essere facilmente consultato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004 per le dichiarazioni d'esportazione accettate a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

(2) GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2.

(3) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.

(4) GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.