Regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione, del 5 agosto 2003, recante modifica dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includervi il piccolo scarabeo dell'alveare (Aehina tumida), l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 06/08/2003 pag. 0003 - 0006
Regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione del 5 agosto 2003 recante modifica dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includervi il piccolo scarabeo dell'alveare (Aehina tumida), l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il commercio e l'importazione di api nella Comunità sono disciplinati dalla direttiva 92/65/CEE. La direttiva 92/65/CEE stabilisce talune norme concernenti gli animali e le specie sensibili alle malattie soggette a denuncia, elencate nell'allegato A della stessa. (2) Il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) è un parassita esotico che attacca le api mellifere e i calabroni; originario dell'Africa, si è diffuso in alcuni altri paesi terzi, causando gravi danni all'apicoltura. (3) Il piccolo scarabeo dell'alveare non figura tra gli organismi repertoriati dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e non si hanno informazioni sulla portata dell'infestazione nei paesi terzi. (4) Nessun caso è stato segnalato nella Comunità europea, anche se il piccolo scarabeo dell'alveare non è una malattia soggetta a denuncia ai sensi della direttiva 92/65/CEE. (5) Se venisse introdotto nella Comunità, il piccolo scarabeo dell'alveare potrebbe avere effetti devastanti sullo stato sanitario delle api, sull'apicoltura e sulla produzione di miele. (6) L'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) è un parassita esotico che attacca le api mellifere, presente per lo più nell'Asia sudorientale; se venisse introdotto nella Comunità, esso potrebbe avere effetti devastanti sullo stato sanitario delle api, sull'apicoltura e sulla produzione di miele. (7) L'infestazione da Tropilaelaps è una malattia soggetta a denuncia in ambito UIE, ma non lo è nella Comunità europea ai sensi della direttiva 92/65/CEE. (8) Il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie si riscontrano saltuariamente in taluni paesi terzi e la Comunità europea ha adottato misure restrittive delle importazioni per impedire l'introduzione di questi patogeni che possono attaccare alcuni animali o essere da questi veicolati; è pertanto opportuno, a fini di chiarezza e trasparenza, includere queste malattie tra quelle soggette a denuncia ai sensi della direttiva 92/65/CEE. (9) È quindi necessario aggiungere il piccolo scarabeo dell'alveare, l'acaro Tropilaelaps spp., il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie all'elenco delle malattie soggette a denuncia nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE. (10) La direttiva 92/65/CEE deve pertanto essere modificata in conformità. (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato della direttiva 92/65/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. (2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. ALLEGATO Il testo dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente: "ALLEGATO A Malattie soggette a denuncia nell'ambito della presente direttiva >SPAZIO PER TABELLA>"