32003R1358

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 01/08/2003 pag. 0009 - 0033


Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione

del 31 luglio 2003

recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta(1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione deve fissare le modalità di attuazione dello stesso.

(2) È necessario stabilire l'elenco degli aeroporti comunitari, esclusi quelli che registrano unicamente un traffico commerciale occasionale, nonché le necessarie deroghe.

(3) Occorre specificare il formato di trasmissione dei dati in modo sufficientemente dettagliato da garantire un'elaborazione rapida, economica ed efficace dei dati.

(4) Devono essere fissate le modalità di diffusione dei risultati statistici.

(5) A norma dell'articolo 10, primo trattino, del regolamento (CE) n. 437/2003 la Commissione deve anche adeguare le specifiche contenute negli allegati dello stesso.

(6) Occorre adeguare la struttura di registrazione per la trasmissione dei dati, i codici e le definizioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003.

(7) Di conseguenza occorre modificare il regolamento (CE) n. 437/2003.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito a seguito della decisione 89/382/CEE/Euratom(2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 437/2003, nell'allegato I del presente regolamento figura un elenco di aeroporti comunitari, ad eccezione di quelli con un traffico commerciale soltanto occasionale, nonché le deroghe.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 437/2003, i risultati sono trasmessi in conformità della descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione diffonde i dati non dichiarati riservati dagli Stati membri su qualsiasi supporto e secondo qualsiasi struttura di dati.

Articolo 4

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003 sono sostituiti dagli allegati di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2003.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.

(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

CATEGORIE DI AEROPORTI, ELENCHI DEGLI AEROPORTI COMUNITARI E DEROGHE

I. Categorie di aeroporti e periodi di riferimento considerati

È possibile definire quattro categorie di aeroporti comunitari:

- Categoria "0": aeroporti con movimento inferiore a 15000 unità passeggero all'anno, considerati come aventi unicamente "traffico commerciale occasionale" e che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, non sono tenuti a fornire informazioni.

- Categoria "1": aeroporti con movimento compreso tra 15000 e 150000 unità passeggero all'anno, che sono tenuti a trasmettere i dati unicamente per la tabella C1.

- Categoria "2": aeroporti con movimento superiore a 150000 unità passeggero e inferiore a 1500000 unità passeggero all'anno, che sono tenuti a trasmettere i dati per tutte le tabelle dell'allegato I ma che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, beneficiano di una deroga totale o parziale fino al 2003, 2004 o 2005.

- Categoria "3": aeroporti con movimento di almeno 1500000 unità passeggero all'anno, che sono tenuti a trasmettere i dati per tutte le tabelle dell'allegato I ma che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, beneficiano di una deroga totale o parziale per la tabella B1, unicamente per il 2003.

Per definire la categoria di aeroporto nell'anno N, l'anno di riferimento considerato per il calcolo delle unità passeggero è:

- per gli aeroporti di categoria "0", "1" e "2": anno N-2,

- per gli aeroporti di categoria "3": anno N (ad eccezione dei dati da trasmettere per le tabelle del 2003, per le quali si considerano le unità passeggero del 2001 e per i dati da trasmettere per le tabelle del 2004, per le quali si considerano le unità passeggero del 2003).

Gli aeroporti per i quali le unità passeggero sono diminuite tra l'anno N-2 e l'anno N-1 possono utilizzare l'anno N-1 come anno di riferimento per la loro classificazione.

II. Deroghe consentite

Tabella ricapitolativa per anno di dichiarazione e in base alla categoria di dimensione dell'aeroporto comunitario.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le deroghe possono essere parziali o totali.

Le deroghe parziali possono essere concesse unicamente per i campi seguenti: "informazioni sul vettore aereo" e "posti passeggeri disponibili".

In caso di concessione di deroga parziale per tali campi, dovrà essere indicato un "codice non noto" invece del codice previsto (per il campo "posti passeggeri disponibili", il codice non noto da utilizzare è "999999999999").

Se un aeroporto ha ottenuto una deroga per l'anno N, ma ha mutato categoria nell'anno N, la deroga per tale anno non è più valida.

III. Elenco degli aeroporti comunitari contemplati e deroghe

Gli aeroporti comunitari che fanno registrare unicamente un traffico commerciale occasionale (categoria "0") non sono tenuti a trasmettere i dati. Essi sono quindi esclusi dagli elenchi seguenti.

Negli elenchi seguenti gli aeroporti di categoria "1" sono indicati in corsivo.

Negli elenchi seguenti gli aeroporti di categoria "2" sono indicati in caratteri normali.

Negli elenchi seguenti gli aeroporti di categoria "3" sono indicati in grassetto.

Gli aeroporti di categoria "3" che hanno ottenuto una deroga per la tabella B1 nel 2003 sono identificati con una "X" nella colonna (4) in caso di deroga totale e con una "P" nella colonna (4) in caso di deroga parziale.

Gli aeroporti di categoria "2" che hanno ottenuto una deroga per la tabella A1 e/o B1 fino all'anno N (anno 2003, 2004 o 2005) sono identificati con "anno N" nella colonna (5.1) e/o (5.2). In caso di deroga parziale, all'anno segue una "P".

Gli aeroporti di categoria "1" o "2" i quali hanno ottenuto una deroga per la tabella C1 fino all'anno N (anno 2003, 2004 o 2005) sono identificati con "anno N" nella colonna (5.3). In caso di deroga parziale, all'anno segue una "P".

Alle tabelle seguono (se del caso), particolari relativi alle deroghe parziali.

Belgio: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Danimarca: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Deroghe parziali sono applicabili al campo "posti passeggero disponibili" (tabella A1).

Germania: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Grecia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Spagna: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Francia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Deroghe parziali sono applicabili al campo "posti passeggeri disponibili" (tabella A1).

Irlanda: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Deroghe parziali sono applicabili al campo "informazioni sul vettore aereo".

Italia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Lussemburgo: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Paesi Bassi: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Deroghe parziali sono applicabili ai campi "posti passeggeri disponibili" e "informazioni sul vettore aereo".

Austria: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Portogallo: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Finlandia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Svezia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

Regno Unito: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Descrizione dei file di dati e supporto di trasmissione

Per la trasmissione delle tabelle del regolamento sono accettabili due formati compatibili EDI: "CSV" (Comma Separated Values) con punto e virgola (;) come separatore di campo e GESMES-EDIFACT.

Elenco e descrizione dei campi da utilizzare per ogni tabella del regolamento

Nella tabella ricapitolativa seguente figura per ogni tabella del regolamento ("A1", "B1" e "C1") e per ogni registrazione (riga), l'elenco dei campi da fornire. Nella colonna relativa alle tabelle figurano due tipi diversi di campi:

- "X": campi da fornire per una tabella,

- " " (spazio): campi non pertinenti per la tabella. In genere tali campi non vanno forniti nelle tabelle corrispondenti. Peraltro in questo caso sono accettabili anche campi vuoti (2 separatori di campo senza dati tra loro).

Formato e dimensione dei campi

Il formato di ogni campo è numerico (n) o alfabetico (a) o alfanumerico (an).

La dimensione è fissa ("formato + numero" - ad esempio: "n4") o variabile con un numero massimo di voci ("formato +".. "+ numero massimo di voci" - ad esempio: "n..12").

>SPAZIO PER TABELLA>

Una tabella (per un periodo) deve corrispondere ad un file (o "invio") trasmesso ad Eurostat.

Ogni file (tabella) va identificato conformemente alla norma seguente: "CCYYPPTT.csv" (per il formato csv) o: "CCYYPPTT.ges" (per il formato gesmes) in cui "CC" rappresenta il codice del paese (ISO 2 lettere), "YY" l'anno, "PP" il periodo (AN, Q1..Q4 o 01..12) e "TT" l'identificazione della tabella ("A1", "B1" o "C1").

In caso di compressione del file, va utilizzato il suffisso ".zip" invece di ".csv" o ".ges".

Il supporto di trasmissione deve essere compatibile con il sistema automatico di controllo e di elaborazione dei dati presso Eurostat.

Vanno preferiti gli strumenti compatibili EDI. Tuttavia, per un periodo di transizione, possono essere accettati anche strumenti "Pre-EDI" come pure messaggi elettronici strutturati inviati ad un indirizzo fornito da Eurostat.

Ove si utilizzi un messaggio elettronico strutturato:

- il campo "oggetto" del messaggio elettronico deve includere il nome del file (tabella) da inviare,

- il file (tabella) deve essere allegato al messaggio elettronico (è accettabile un unico file per messaggio elettronico),

- le osservazioni sui dati possono essere inserite come testo nel corpo del messaggio cui è allegata una tabella (non va utilizzato un testo formattato).

ALLEGATO III

Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 437/2003

"ALLEGATO I

STRUTTURA DELLA REGISTRAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI A EUROSTAT

Il campo di applicazione dei dati da fornire è limitato all'aviazione civile.

Sono esclusi i voli effettuati per motivi di Stato e i movimenti, con modi di trasporto di superficie, di passeggeri che viaggiano con un codice di volo o di merci spedite con una bolletta di spedizione aerea.

A. TABELLA TAPPE DI VOLO [DATI MENSILI(1)]

I dati di questa tabella si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali.

Formato di registrazione del file di dati

>SPAZIO PER TABELLA>

B. TABELLA ORIGINE/DESTINAZIONE DEL VOLO [DATI MENSILI(2)]

I dati di questa tabella si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali.

Formato di registrazione del file di dati

>SPAZIO PER TABELLA>

C. TABELLA AEROPORTI (COME MINIMO DATI ANNUALI)

I dati figuranti in questa tabella si riferiscono unicamente ai servizi aerei commerciali, ad eccezione dei "movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali" che si riferiscono anche a tutte le prestazioni generali dell'aviazione commerciale e dei "movimenti complessivi di aeromobili" che si riferiscono anche a tutti i movimenti di aeromobili civili (ad eccezione dei voli effettuati per motivi di Stato).

Formato di registrazione del file di dati

>SPAZIO PER TABELLA>

CODICI

1. Paese dichiarante

Il sistema di codifica da utilizzare si basa sull'indice ICAO di lettere di nazionalità per gli indicatori di localizzazione: ove esistano più prefissi per lo stesso paese, è applicabile il principale prefisso ICAO della parte continentale.

Belgio EB

Danimarca EK

Germania ED

Grecia LG

Spagna LE

Francia LF

Irlanda EI

Italia LI

Lussemburgo EL

Paesi Bassi EH

Austria LO

Portogallo LP

Finlandia EF

Svezia ES

Regno Unito EG

2. Periodo di riferimento

AN (o 45) anno

Q1 (o 21) gennaio-marzo (primo trimestre)

Q2 (o 22) aprile-giugno (secondo trimestre)

Q3 (o 23) luglio-settembre (terzo trimestre)

Q4 (o 24) ottobre-dicembre (quarto trimestre)

0-12 gennaio-dicembre (mese)

3. Aeroporti

Gli aeroporti sono codificati secondo i codici a 4 lettere ICAO figuranti nel documento ICAO 7910. Gli aeroporti non noti vanno codificati "ZZZZ".

4. Informazioni sul vettore aereo

"1EU" per vettori aerei autorizzati nell'Unione europea,

"1NE" per vettori aerei non autorizzati nell'Unione europea,

"ZZZ" per vettori aerei non noti,

"888" per "riservato" (da utilizzare nelle tabelle A1 e B1 se le "informazioni sul vettore aereo" non sono permesse per motivi di riservatezza),

"999"per tutti i vettori aerei (da utilizzare unicamente nella tabella C1).

I vettori aerei parzialmente autorizzati nell'UE vanno dichiarati come "vettori aerei UE".

Su base volontaria, il codice "2"+ codice del paese di 2 lettere Iso (paese di autorizzazione del vettore aereo) può essere anch'esso utilizzato, come pure il codice ICAO del vettore aereo.

5. Tipo di aeromobile

I tipi di aeromobili sono codificati secondo i codici aeromobili ICAO figuranti nel documento ICAO 8643.

I tipi di aeromobili non noti vanno codificati "ZZZZ".

(1) Nel 2003 possono essere accettati "come minimo dati trimestrali".

(2) Nel 2003 possono essere accettati "come minimo dati trimestrali".

ALLEGATO II

DEFINIZIONI E STATISTICHE DA DICHIARARE

A seguito del titolo di ogni definizione, figura un elenco di articoli o tabelle del regolamento in cui si fa riferimento al termine in questione.

I. DEFINIZIONI E VARIABILI DI INTERESSE GENERALE

1. Aeroporto comunitario (articoli 1 e 3)

Una zona definita su terra o acqua in uno Stato membro soggetta alle disposizioni del trattato, destinata ad essere utilizzata totalmente o parzialmente per l'arrivo, la partenza e il movimento in superficie di aeromobili ed aperta a servizi aerei commerciali (cfr.-4-).

2. Volo effettuato per motivi di Stato (articolo 1 e tabella C1)

Qualsiasi volo effettuato nel quadro di servizi militari, di dogana, di polizia o di altri servizi per il mantenimento della legge di uno Stato.

Qualsiasi volo dichiarato come "volo effettuato per motivi di Stato" dalle autorità governative.

L'espressione "ad eccezione dei voli effettuati da aeromobili per motivi di Stato" all'articolo 1 va interpretata come "ad eccezione dei voli effettuati per motivi di Stato".

3. Unità passeggero (articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5)

Un'unità passeggero equivale ad un passeggero o a 100 chilogrammi di merci e posta.

Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di aeroporti comunitari (cfr.-1-) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e per il periodo di transizione di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il calcolo dei limiti che utilizzano le "unità passeggero" deve tener conto, negli aeroporti comunitari (cfr.-1-), del totale dei passeggeri trasportati (cfr.-16-) più il totale dei passeggeri in transito diretto (cfr.-18-) (contati una sola volta) più il totale delle merci e posta imbarcate/sbarcate (cfr.-17-).

4. Servizi aerei commerciali (articolo 1 e tabelle A1, B1, C1)

Un volo o una serie di voli per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a titolo oneroso o a noleggio.

Il servizio aereo può essere di linea (-5-) o non di linea (-6-).

5. Servizio aereo di linea (tabelle A1 e B1)

Un servizio aereo commerciale (cfr.-4-) gestito in base ad un orario pubblicato oppure con una frequenza regolare tale da costituire una serie sistematica evidente.

Comprende voli supplementari causati da un eccesso di traffico dei voli regolari.

6. Servizio aereo non di linea (tabelle A1 e B1)

Un servizio aereo commerciale (cfr.-4-) diverso da un servizio aereo di linea (cfr.-5-).

7. Servizio aereo passeggeri (tabelle A1 e B1)

Servizio aereo di linea (cfr.-5-) o non di linea (cfr.-6-) effettuato da un aeromobile che trasporta uno o più passeggeri paganti e tutti i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.

Comprende voli che trasportano sia passeggeri paganti sia merci e posta a titolo oneroso.

8. Servizi aerei merci e posta (tabelle A1 e B1)

Servizio aereo di linea (cfr.-5-) o non di linea (cfr.-6-) effettuato da aeromobili che trasportano, a titolo oneroso, merci e posta, ma non passeggeri.

Esclude i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.

9. Vettore aereo (operatore di trasporto aereo commerciale) (tabelle A1, B1 e C1)

Impresa di trasporto aereo titolare di una licenza valida per effettuare voli commerciali (cfr.-13-).

Nel caso in cui alcuni vettori aerei partecipino ad una joint-venture o ad altri accordi contrattuali che richiedano a due o più di essi di assumersi la responsabilità distinta dell'offerta e della vendita dei prodotti di trasporto aereo su un volo o su una combinazione di voli, va indicato il vettore aereo che effettua effettivamente il volo.

II. DEFINIZIONI E VARIABILI RELATIVE ALLA TABELLA A1 (TAPPE DI VOLO)

10. Tappa di volo (tabella A1)

Attività di un aeromobile dal decollo fino all'atterraggio successivo.

11. Passeggeri a bordo (tabella A1)

Tutti i passeggeri a bordo dell'aeromobile all'atterraggio all'aeroporto dichiarante oppure al decollo dall'aeroporto dichiarante.

Tutti i passeggeri paganti e non paganti a bordo di un aeromobile durante una tappa di volo (cfr.-10-).

Include i passeggeri in transito diretto (cfr.-18-) (contati all'arrivo e alla partenza).

12. Merci e posta a bordo (tabella A1)

Tutte le merci e la posta a bordo di un aeromobile all'atterraggio all'aeroporto dichiarante oppure al decollo dall'aeroporto dichiarante.

Tutte le merci e la posta a bordo di un aeromobile durante una tappa di volo (cfr.-10-).

Include merci e posta in transito diretto (contati all'arrivo e alla partenza).

Sono inclusi colli espresso e valigie diplomatiche.

Sono esclusi i bagagli dei passeggeri.

13. Volo aereo commerciale (tabella A1)

Un volo effettuato per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a pagamento e a noleggio.

Nella tabella A1, i voli aerei commerciali sono aggregati per calcolare gli altri "campi indicatori" ("passeggeri a bordo (cfr.-11-)", "merci e posta a bordo (cfr.-12-)" e "posti passeggeri disponibili (cfr.-14-)").

14. Posti passeggeri disponibili (tabella A1)

Numero complessivo di posti passeggeri disponibili per la vendita su un aeromobile durante una tappa di volo (cfr.-10-) tra una coppia di aeroporti.

Per una tappa di volo (-10-), il numero totale di passeggeri paganti non deve superare il numero totale dei posti passeggeri disponibili per la vendita.

Sono inclusi i posti già venduti per una tappa di volo, inclusi ad esempio quelli occupati da passeggeri in transito diretto (cfr.-18-).

Sono esclusi i posti non effettivamente disponibili per il trasporto di passeggeri a motivo di limiti di peso massimo lordo.

Ove non siano disponibili informazioni su questa base, va fornita una delle seguenti stime in ordine di preferenza (dalla più alla meno adeguata):

1) la configurazione specifica dell'aeromobile espressa in numero di posti passeggeri disponibili nell'aeromobile (identificata dal numero di registrazione dell'aeromobile);

2) la configurazione media dell'aeromobile espressa in numero medio di posti passeggeri disponibili per il tipo di aeromobile per il vettore aereo;

3) la configurazione media dell'aeromobile espressa in numero medio di posti passeggeri disponibili per il tipo di aeromobile.

III. DEFINIZIONI E VARIABILI RELATIVE ALLA TABELLA B1 (ORIGINE E DESTINAZIONE DEL VOLO) E LA TABELLA C1 (AEROPORTI)

15. Traffico di origine e destinazione del volo (tabella B1)

Traffico su un servizio aereo commerciale (cfr.-4-) identificato da un numero unico di volo suddiviso per coppie di aeroporti conformemente al punto d'imbarco e al punto di sbarco del volo in questione.

Ove non si conosca l'aeroporto di imbarco di passeggeri, merci o posta, si dovrebbe considerare come punto di imbarco l'origine del volo; allo stesso modo, ove non si conosca l'aeroporto di sbarco, si dovrebbe considerare come punto di sbarco la destinazione del volo.

16. Passeggeri trasportati (tabelle B1 e C1)

Tutti i passeggeri su un volo determinato (con un unico numero di volo) contati una sola volta e non ripetutamente alle singole tappe del volo in questione.

Tutti i passeggeri paganti e non paganti il cui viaggio inizia o termina nell'aeroporto dichiarante nonché i passeggeri con coincidenze che si imbarcano o sbarcano nell'aeroporto dichiarante.

Sono esclusi i passeggeri in transito diretto (cfr.-18-).

17. Merci e posta imbarcate o sbarcate (tabelle B1 e C1)

Tutte le merci e la posta imbarcate o sbarcate da un aeromobile.

Sono inclusi i colli espresso e le valigie diplomatiche.

Sono esclusi i bagagli dei passeggeri.

Sono esclusi le merci e la posta in transito diretto.

18. Passeggeri in transito diretto (tabella C1)

Passeggeri che, dopo un breve scalo, continuano il loro viaggio sullo stesso aeromobile con un volo avente lo stesso numero di quello con il quale sono arrivati.

Nelle statistiche aeroportuali complessive, nonché per il calcolo delle unità passeggero (cfr.-3-), i passeggeri in transito diretto sono contati una sola volta.

I passeggeri che cambiano aeromobile a motivo di problemi tecnici ma che continuano il viaggio con un volo dello stesso numero sono contati come passeggeri in transito diretto.

Su alcuni voli con scali intermedi, il numero di volo cambia in un aeroporto per indicare la modifica tra un volo in arrivo e un volo in partenza. A titolo di esempio, si può citare un volo da Barcellona ad Amburgo, volo continuo fino a Francoforte prima di rientrare a Barcellona. I passeggeri per una destinazione intermedia che continuano il loro viaggio sullo stesso aeromobile in situazioni del genere vanno contati come passeggeri in transito diretto.

19. Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali (tabella C1)

Tutti gli atterraggi e i decolli per voli effettuati a titolo oneroso e a noleggio.

Sono inclusi i servizi aerei commerciali (cfr.-4-) come pure tutte le prestazioni generali dell'aviazione commerciale.

20. Movimenti complessivi di aeromobili (tabella C1)

Tutti i decolli e gli atterraggi di aeromobili.

Sono inclusi i movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei commerciali (cfr.-19-) nonché le prestazioni generali dell'aviazione non commerciale.

Sono esclusi i voli effettuati per motivi di Stato (cfr.-2-).

Sono esclusi gli atterraggi seguiti immediatamente da decolli, gli atterraggi lunghi e gli atterraggi mancati."