Regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, recante modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/2003 pag. 0008 - 0014
Regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione del 30 luglio 2003 recante modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, paragrafo 3, e gli articoli 13, 23 e 24, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003(4), il Consiglio ha instaurato nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94. (2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96(6), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento. (3) Date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingentale. Sarebbe quindi utile evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste. Per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingentale, le modalità di gestione e di ripartizione della prima frazione dei contingenti applicabili nel 2004. (4) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo dei flussi commerciali tradizionali, in base al quale, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti. (5) Tale metodo risulta il più adatto a garantire la continuità delle attività commerciali degli importatori comunitari interessati e ad evitare perturbazioni negli scambi. (6) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini della ripartizione della parte di contingente destinata agli importatori tradizionali non può essere utilizzato. Gli anni 2000 e 2001 sono stati caratterizzati da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle ripartizioni dei contingenti a tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Il 2002 è stato caratterizzato dall'aumento significativo delle domande degli importatori britannici non tradizionali presso altri Stati membri, un fatto che sembra indicare il tentativo di eludere le disposizioni relative alle persone legate. Sono inoltre in corso inchieste in merito al un certo numero di titolari di licenze del 2002 e del 2003 che potrebbero avere violato tali disposizioni. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi gli anni rappresentativi più recenti della normale evoluzione degli scambi di prodotti in questione. Pertanto, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1998 o del 1999. (7) Ai fini della ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/94, basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94. (8) La Commissione ritiene necessario che gli operatori che presentano domande in qualità di importatori non tradizionali e che rientrano nella definizione di persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003(8), possano presentare una sola domanda di licenza per ciascuna linea della parte riservata agli importatori non tradizionali. Al fine di escludere le domande di tipo speculativo, le quantità che ciascun importatore non tradizionale può richiedere dovrebbero essere limitate a un determinato volume. (9) È opportuno fissare la parte di contingente riservata agli importatori tradizionali al 75 % e la parte riservata agli importatori non tradizionali al 25 %. (10) Risulta inoltre opportuno trasferire i quantitativi inutilizzati dagli importatori non tradizionali agli importatori tradizionali, in modo che tali quantità vengano assegnate nell'anno in cui sono state attribuite. (11) Ai fini della partecipazione alla ripartizione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli importatori non tradizionali. (12) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8, del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato. (13) Considerato che il 1o maggio 2004 aderiranno all'Unione europea i nuovi paesi, è opportuno assegnare il contingente 2004 in due frazioni: la prima da gennaio 2004 ad aprile 2004 agli importatori degli attuali Stati membri e la seconda da maggio 2004 a dicembre 2004 agli importatori di tutti i paesi che saranno Stati membri dal maggio 2004 in poi. (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 per l'anno 2004. Considerato l'allargamento dell'Unione europea previsto per il maggio 2004, i contingenti saranno assegnati in due frazioni distinte. Con il presente regolamento si assegnano i contingenti relativi al periodo da gennaio 2004 ad aprile 2004. Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 si applica, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento. Articolo 2 1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94. 2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali è specificata nell'allegato I del presente regolamento. 3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti. La quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata all'allegato II. b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la parte di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 983/96, le domande di licenza per le parti di contingente destinate agli importatori non tradizionali recano una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la parte in questione riservata ad importatori non tradizionali. c) I quantitativi riservati agli importatori non tradizionali che non vengono assegnati saranno aggiunti ai quantitativi riservati agli importatori tradizionali. Articolo 3 Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato III del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 19 settembre 2003. Articolo 4 1. Ai fini della ripartizione della parte di ciascun contingente riservata agli importatori tradizionali, sono considerati importatori "tradizionali" gli operatori che possono comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999. 2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi di cui alla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore. 3. In alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, relativo alle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività. Articolo 5 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 10, ora di Bruxelles, del 15 ottobre 2003, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Articolo 6 Entro il 15 novembre 2003, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori. Articolo 7 La durata di validità delle licenze d'importazione è di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2004. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. (4) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1. (5) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. (6) GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47. (7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (8) GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1. ALLEGATO I Ripartizione dei contingenti >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI 1. BELGIO Service public fédéral "Économie, PME, classes moyennes et Énergie" Administration du potentiel économique Politiques d'accès aux marchés, Service "Licences" Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie Bestuur Economisch Potentieel Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen Rue Général-Leman 60, Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 206 58 16 Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84 2. DANIMARCA Erhvervs- og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tel. (45) 35 46 60 30 Fax (45) 35 46 64 01 3. GERMANIA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26 /(49) 6196 908-800 4. GRECIA Ministry of Economy & Finance General Directorate of Policy Planning & Implementation Directorate of International Economic Issues 1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel. (30-210) 328 60 31/328 60 32 Fax (30-210) 328 60 94/328 60 59 5. SPAGNA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Fax (34 913) 49 38 94 913/49 37 78 Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40 6. FRANCIA Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tel. (33-1) 55 07 46 69/95 Fax (33-1) 55 07 48/32 34 35 7. IRLANDA Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit, Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62 8. ITALIA Ministero del Commercio con l'estero Direzione Generale per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Disivione VII Viale America, 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31/06 59 93 24 19/06 59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56 9. LUSSEMBURGO Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tel. (352) 22 61 62 Fax (352) 46 61 38 10. PAESI BASSI Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10 11. AUSTRIA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A - 1011 Wien Tel. (43) 1 71 10 00 Fax (43) 17 11 00 83 86 12. PORTOGALLO Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Tel. (351-21) 881 42 63 Fax (351-21) 881 42 61 13. FINLANDIA Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors Tel. (358-9) 6141 Fax (358-9) 614 28 52 14. SVEZIA Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tel. (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59 15. REGNO UNITO Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57