32003R1268

Regolamento (CE) n. 1268/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 18/07/2003 pag. 0023 - 0024


Regolamento (CE) n. 1268/2003 del Consiglio

del 15 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

(1) Il 5 maggio 2000 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping(2) relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio ("il prodotto in questione") originarie, tra l'altro, della Turchia.

(2) A seguito di tale procedimento, con regolamento (CE) n. 1601/2001,(3) del 2 agosto 2001, è stato istituito un dazio antidumping volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(3) Con regolamento (CE) n. 230/2001,(4) la Commissione ha istituito misure provvisorie. Parallelamente, all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione, essa ha accettato, tra l'altro, un impegno sui prezzi da parte del produttore esportatore turco Has Celik ve Halat San Tic AS (Has Celik). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, le importazioni dei prodotti fabbricati e direttamente esportati da Has Celik sono esenti dal dazio antidumping.

B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

(4) L'impegno offerto da Has Celik riguarda soltanto i tipi del prodotto in questione elencati nell'allegato all'impegno. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 230/2001, per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio Has Celik deve rilasciare una fattura commerciale che accompagni le vendite oggetto dell'impegno (fattura commerciale). La fattura commerciale deve soddisfare i requisiti dell'allegato del suddetto regolamento. Inoltre, le esportazioni nella Comunità di altri tipi del prodotto non elencati in tale allegato sono soggetti a dazi antidumping. Inoltre, Has Celik ha acconsentito a non vendere i tipi del prodotto in questione ad un prezzo inferiore, in base a una media ponderata semestrale, al prezzo minimo all'importazione, calcolato per ciascun tipo del prodotto e che figura in un allegato all'impegno.

(5) In seguito ad una verifica in loco, si è stabilito che la società Has Celik aveva violato in due modi i suddetti obblighi. Innanzitutto, essa aveva venduto tipi del prodotto diversi da quelli oggetto dell'impegno utilizzando una fattura commerciale e ha quindi permesso ai suoi importatori di evitare il pagamento del dazio; in secondo luogo, si è stabilito che la società aveva venduto certi tipi del prodotto oggetto dell'impegno a prezzi inferiori, in base a una media ponderata semestrale, al relativo prezzo minimo all'importazione. Il regolamento (CE) n. 1274/2003 della Commissione(5) specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.

(6) Poiché, con il suddetto regolamento, la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno, occorre istituire senza indugio dazi antidumping definitivi nei confronti delle importazioni del prodotto in questione fabbricato da Has Celik.

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2001

(7) Alla luce di quanto precede e conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, occorre modificare l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001, e applicare alle merci fabbricate dalla società Has Celik l'adeguata aliquota del dazio antidumping definita per tale società all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1601/2001 (17,8 %),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio è sostituita dalla tabella seguente.

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Tremonti

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.

(3) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2288/2002 (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 52).

(4) GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2303/2002 (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 80).

(5) Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.