32003R1220

Regolamento (CE) n. 1220/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/2003 pag. 0003 - 0007


Regolamento (CE) n. 1220/2003 della Commissione

del 7 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 59, paragrafo 3, e l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1175/2003(4), la domanda di certificato d'importazione e il certificato stesso recano, nella casella 14, la menzione del colore del vino o del mosto: "bianco" o "rosso/rosato". È altresì opportuno menzionare nella stessa casella la definizione del prodotto, conformemente alle definizioni esistenti dei prodotti vitivinicoli. Inoltre gli Stati membri devono poter disporre che sia menzionato un solo codice tariffario sulla domanda di certificato.

(2) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003(6), ha fissato le quantità massime al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo d'importazione. Per i succhi e i mosti di uve tali quantità sono espresse in chilogrammi. Appare preferibile, per tali prodotti, che gli importi delle cauzioni possano essere espressi in euro per 100 kg oppure in euro per ettolitro.

(3) Per alcuni prodotti recanti lo stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata sono previsti importi diversi per la cauzione relativa ai titoli d'importazione prevista dal regolamento (CE) n. 1291/2000. Per evitare incertezze sull'importo della cauzione è opportuno fissare un importo unico per tutti i tipi di vino.

(4) Il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(7), ha modificato la nomenclatura dei succhi di uve, compresi i mosti di uve. Occorre pertanto adeguare i codici corrispondenti.

(5) In caso d'importazione indiretta, senza trasformazione, il documento V I 1 è compilato in base ad un corrispondente documento V I 1 o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine. Qualora il prodotto non corrisponda alla dichiarazione del paese di esportazione, è difficile stabilire le responsabilità in base ad un documento amministrativo che non si riferisce direttamente ad una dichiarazione autentica. È pertanto opportuno che il documento di accompagnamento del paese di origine sia allegato a quello del paese di esportazione.

(6) Il punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha fissato a 3,5 grammi al litro, per i vini comunitari, il limite inferiore di acidità totale, ma non prevede un limite superiore. È opportuno adattare quindi il regolamento (CE) n. 883/2001, in particolare per la parte relativa alle deroghe analitiche per taluni vini importati dalla Svizzera.

(7) Nel testo del regolamento sono stati riscontrati alcuni errori materiali che è necessario correggere.

(8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2001.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

"3. La domanda di certificato d'importazione e il certificato stesso recano, nella casella 14, la definizione del prodotto secondo l'articolo 34 del presente regolamento e secondo l'allegato del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, nonché l'indicazione del colore del vino o del mosto: 'bianco' o 'rosso/rosato'.

4. Il richiedente può indicare in una stessa domanda di certificato d'importazione prodotti appartenenti a diverse sottovoci tariffarie compilando, a seconda del caso, le caselle 15 e 16 della domanda nel modo seguente:

a) casella 15: designazione del prodotto secondo la nomenclatura combinata;

b) casella 16: codici NC.

La designazione dei prodotti e i codici NC indicati nella domanda sono riportati nel certificato d'importazione.

Gli Stati membri possono rendere obbligatoria l'indicazione nella casella 16 di un solo codice tariffario per ciascuna domanda.";

2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Cauzione

1. L'importo della cauzione relativa ai certificati d'importazione è fissato come segue:

a) succhi e mosti di uve concentrati: 2,5 EUR per 100 chilogrammi o per ettolitro;

b) altri succhi e mosti di uve: 1,25 EUR per 100 chilogrammi o per ettolitro;

c) tutti i vini: 1,25 EUR per ettolitro.

2. L'importo della cauzione relativa ai certificati di esportazione è pari a 8 EUR per ettolitro per i prodotti dei codici NC 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 71, 2204 30 92 e 2204 30 96 e pari a 2,5 EUR per ettolitro per gli altri prodotti.";

3) all'articolo 12, paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) il quantitativo in ettolitri per ciascun codice di prodotto a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; qualora il certificato sia rilasciato per più codici a dodici cifre compresi nella stessa categoria di cui all'allegato II, va indicato il numero della categoria;";

4) all'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i prodotti dei codici NC 2009 69 e 2204 30 elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, della tariffa doganale comune e sottoposti al regime dei prezzi d'entrata, la realtà dei prezzi all'importazione viene verificata per ciascuna partita.";

5) all'articolo 30 sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:"L'originale o una copia conforme del documento V I 1 o documento equivalente del paese di origine è accluso al documento V I 1 del paese di esportazione.

Per 'paese di origine' ai sensi del presente articolo si intendono esclusivamente i paesi figuranti nell'elenco degli organismi e dei laboratori abilitati dai paesi terzi a compilare i documenti che devono accompagnare ogni importazione di vino, pubblicato in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1.";

6) all'articolo 33, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) i vini originari della Svizzera, assimilabili ai v.q.p.r.d. ed aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, superiore a 3 grammi per litro, quando sono obbligatoriamente designati da un'indicazione geografica ed ottenuti, per l'85 % almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà:

- Chasselas,

- Mueller-Thurgau,

- Sylvaner,

- Pinot noir,

- Merlot.";

7) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

8) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

9) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

(4) GU L 164 del 2.7.2003, pag. 8.

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

(7) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

>PIC FILE= "L_2003170IT.000503.TIF">"

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

CATEGORIE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO III

GRUPPI DI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

>SPAZIO PER TABELLA>"