32003R1210

Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0006 - 0023


Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio

del 7 luglio 2003

relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2003/495/PESC relativa all'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 1996/741/PESC e 2002/599/PESC(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni pertinenti, in particolare la risoluzione 986 (1995), il Consiglio ha imposto un embargo generale sul commercio con l'Iraq. Tale embargo è attualmente oggetto del regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione.

(2) Con la risoluzione 1483 (2003) del 22 maggio 2003 il Consiglio di sicurezza ha deciso che, salvo alcune eccezioni, tutti i divieti relativi al commercio con l'Iraq e alla messa a disposizione dell'Iraq di risorse finanziarie o economiche non sono più applicabili.

(3) Fatta eccezione per il divieto di esportare verso l'Iraq armi e materiale connesso, la risoluzione prevede che le restrizioni generali relative al commercio siano abrogate e sostituite da restrizioni specifiche relative ai proventi di tutte le importazioni dall'Iraq di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e al commercio dei beni appartenenti al patrimonio culturale iracheno allo scopo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza.

(4) La risoluzione stabilisce inoltre che è opportuno congelare alcuni fondi e risorse economiche, in particolare quelli appartenenti all'ex presidente iracheno Saddam Hussein e agli alti funzionari del suo regime, secondo la designazione del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990) e trasferirli successivamente al Fondo di sviluppo per l'Iraq.

(5) Al fine di consentire agli Stati membri di procedere al trasferimento dei fondi congelati, delle risorse economiche e dei proventi delle risorse economiche al Fondo di sviluppo per l'Iraq, occorre provvedere a rendere disponibili tali fondi e risorse economiche.

(6) La risoluzione stabilisce che il petrolio, i prodotti petroliferi e il gas naturale esportati dall'Iraq, nonché i pagamenti relativi a tali beni, dovrebbero essere esenti da procedimenti legali, sequestro, sequestro conservativo presso terzi e esecuzione da parte di quanti vantano diritti nei confronti dell'Iraq. Questa misura provvisoria è necessaria per promuovere la ricostruzione economica dell'Iraq e la ristrutturazione del suo debito, e contribuire in tal modo, nell'interesse generale della comunità internazionale e in particolare della Comunità e dei suoi Stati membri, ad eliminare la minaccia che l'attuale situazione irachena rappresenta per la pace e la sicurezza internazionale.

(7) La posizione comune 2003/495/PESC prevede una modificazione dell'attuale regime comunitario ai fini del suo adeguamento alla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(8) Queste misure rientrano nel campo d'applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(9) Per assicurare la massima certezza del diritto nell'ambito della Comunità, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità identificati dalle autorità delle Nazioni Unite i fondi e le risorse economiche dei quali devono essere congelati e occorre istituire nell'ambito della Comunità una procedura per modificare tali elenchi.

(10) Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento nei quali figurano l'elenco dei beni culturali, gli elenchi delle persone, degli organismi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati, nonché l'elenco delle autorità competenti.

(11) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

(12) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure prese nel quadro del presente regolamento e scambiarsi le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, e dovrebbero collaborare con il comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

(13) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(14) Dato che le misure commerciali generali del regolamento (CE) n. 2465/1996 vengono sostituite dalle restrizioni commerciali specifiche previste dal presente regolamento e quest'ultimo impone misure di congelamento che richiedono un'immediata applicazione da parte degli operatori economici, occorre far sì che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte non appena esso entra in vigore.

(15) A fini di chiarezza è opportuno che il regolamento (CE) n. 2465/1996 venga abrogato nella sua totalità.

(16) Il regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano(3) dovrebbe rimanere in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "comitato per le sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 661 (1990);

2) "fondi": le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro:

a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b) i depositi presso istituti finanziari o altri enti, i saldi di conti, i debiti e i titoli di debito;

c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;

e) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

f) le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione;

g) i documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;

h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;

3) "risorse economiche": le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

4) "congelamento dei fondi": il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

5) "congelamento delle risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

6) "Fondo di sviluppo per l'Iraq": il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena.

Articolo 2

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21 fino alla costituzione di un governo rappresentativo dell'Iraq, riconosciuto a livello internazionale.

Articolo 3

1. È vietato quanto segue:

a) l'importazione o l'introduzione nel territorio della Comunità;

b) l'esportazione o l'uscita dal territorio della Comunità e,

c) il commercio di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale dell'Iraq e altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato II, se sono stati rimossi illegalmente da siti in Iraq, in particolare se:

i) gli oggetti costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi o dei fondi di conservazione delle biblioteche iracheni, o degli inventari delle istituzioni religiose irachene, o

ii) si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti dall'Iraq senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari irachene.

2. Tali divieti non si applicano se viene dimostrato che:

a) gli oggetti culturali sono stati esportati dall'Iraq prima del 6 agosto 1990, o

b) gli oggetti culturali vengono restituiti alle istituzioni irachene conformemente all'obiettivo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza di cui al paragrafo 7 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 4

1. Tutti i fondi e le risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003 o dopo tale data e appartenenti all'ex governo dell'Iraq, o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria delle autorità pubbliche, e agenzie statali di tale Repubblica identificati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato III, sono congelati.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato IV:

a) ex presidente Saddam Hussein;

b) alti funzionari del suo regime;

c) persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o

d) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti negli allegati III e IV, o destinarli a loro vantaggio.

4. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti negli allegati III e IV, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l'organismo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

Articolo 5

1. È ammesso l'accreditamento di conti congelati a condizione che vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi.

2. Il presente regolamento non richiede il congelamento di un trasferimento di fondi ad un beneficiario nella Comunità da parte o per il tramite di una banca irachena rispondente alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, se detto trasferimento costituisce un pagamento di beni e servizi ordinati da clienti di tale banca. Esso non limita la validità e l'uso delle garanzie e delle lettere di credito emesse da banche irachene rispondenti alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, su richiesta di loro clienti, ai fini del pagamento di beni o servizi che i clienti in questione hanno ordinato nella Comunità.

Articolo 6

I fondi, le risorse economiche e i proventi di risorse economiche congelati a norma dell'articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente al fine del loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione n. 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 7

1. È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 4 o di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato V, e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato V, e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

1. Sono immuni da procedimenti legali e non sono soggetti ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione:

a) petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, finché il diritto di proprietà su tali beni non viene trasferito ad un acquirente;

b) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, compresi i pagamenti relativi a tali beni depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena;

c) fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 4;

d) il Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto dalla Banca centrale irachena.

2. In deroga al paragrafo 1, i proventi e le obbligazioni derivanti dalla vendita di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq e il Fondo di sviluppo per l'Iraq non sono immuni da reclami avanzati sulla base della responsabilità dell'Iraq per danni connessi a eventuali incidenti ecologici verificatisi dopo il 22 maggio 2003.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata:

a) a modificare, se del caso, l'allegato II;

b) a modificare o integrare gli allegati III e IV sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni, e

c) a modificare l'allegato V sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle eventuali misure adottate a norma del presente regolamento. Essi si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 8 e quelle relative a violazioni delle disposizioni del presente regolamento, a problemi di applicazione delle norme o a sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti o obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale firmato o contratto stipulato o licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata l'eventuale legislazione necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono ove del caso quelle stabilite dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2465/1996.

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avvio di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di una qualsiasi delle misure restrittive stabilite dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

d) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 17

Il regolamento (CE) n. 2465/1996 è abrogato.

Articolo 18

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Fatta eccezione per gli articoli 4 e 6, esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2003.

3. L'articolo 10 si applica fino al 31 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) Vedi pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 337 del 27.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 26).

(3) GU L 361 del 10.12.1992, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco dei beni di cui all'articolo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elenco dei beni di cui all'articolo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Elenco degli enti pubblici, entità giuridiche e agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno, di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4

p. m.

ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4

1. NOME: Saddam Hussein Al-Tikriti

PSEUDONIMO: Abu Ali

DATA E LUOGO DI NASCITA: 28 aprile 1937, al-Awja, nei pressi di Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vi è menzionato

2. NOME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1965 o 1966, Baghdad

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

secondo figlio di Saddam;

Comandante della Guardia repubblicana speciale, dell'Organizzazione speciale di sicurezza e della Guardia repubblicana

3. NOME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1964 o 1967, Baghdad

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

figlio maggiore di Saddam;

Capo dell'Organizzazione paramilitare Fedayin Saddam

4. NOME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

PSEUDONIMO: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Col Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1957 circa, al-Awja, nei pressi di Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Segretario presidenziale di Saddam e Consigliere principale

5. NOME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

PSEUDONIMO: Al-Kimawi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1943, al-Awja, nei pressi di Tikrit, Iraq

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Consigliere del Presidente e membro anziano del Consiglio del comando rivoluzionario

6. NOME: Izzat Ibrahim al-Duri

PSEUDONIMO: Abu Brays

Abu Ahmad

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1942, al-Dur

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vice comandante in capo dell'esercito iracheno,

Vice segretario del comando regionale del partito Ba'th,

Vice presidente del consiglio del commando rivoluzionario

7. NOME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1962 circa, al-Awja, nei pressi di Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Numero 2 dell'Organizzazione speciale di sicurezza

8. NOME: Aziz Salih al-Numan

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1941 o 1945, An Nasiriyah

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th;

ex governatore di Karbala e An Najaf;

ex Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria (1986-1987)

9. NOME: Muhammad Hamza Zubaidi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938, Babilonia, Babele

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

ex Primo ministro

10. NOME: Kamal Mustafa Abdallah

PSEUDONIMO: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1952 o 4 maggio 1955, Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Segretario della Guardia repubblicana;

capo della Guardia repubblicana speciale e comandante di entrambi i corpi della Guardia repubblicana

11. NOME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

PSEUDONIMO: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1960, Salah al-Din

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Comandante della Guardia repubblicana speciale

12. NOME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1946 circa o 1949 o 1960, Salah al-Din o al-Awja nei pressi di Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

comandante delle Forze di difesa aerea;

militare

13. NOME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Mosul

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Capo di Stato maggiore delle forze armate

14. NOME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

PSEUDONIMO: Ayad Futayyih Al-Rawi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Ramadi

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Capo di Stato maggiore della Guardia repubblicana

15. NOME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1954 circa, Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Direttore della Direzione della Sicurezza Generale

16. NOME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Direttore dei servizi segreti iracheni;

Capo della Direzione della Sicurezza Generale (1997-99)

17. NOME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

PSEUDONIMO: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1950, Bayji, governatorato di Salah al-Din

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Comandante dell'aviazione militare

18. NOME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1941 circa, ar-Rashidiyah, periferia di Baghdad

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vicepresidente dell'ufficio militare del partito Ba'th;

Ministro del lavoro e degli affari sociali (1993-96)

19. NOME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1957 circa oppure 14 marzo 1942, Mosul o Baghdad

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vice primo ministro;

Direttore dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare

20. NOME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938 circa, Mosul

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vice presidente dal 1991

21. NOME: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

PSEUDONIMO: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1956, Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Capo dell'ufficio degli affari tribali presso l'ufficio presidenziale

22. NOME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

DATA E LUOGO DI NASCITA: 4 May 1955, al-Samnah, nei pressi di Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vicecapo dell'ufficio degli affari tribali presso l'ufficio presidenziale

23. NOME: Mizban Khadr Hadi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1938, distretto di Mandali, Diyala

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

membro del Comando regionale del partito Ba'th e del Consiglio del comando rivoluzionario dal 1991

24. NOME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1924, Sulaymaniyah

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vice presidente del Consiglio del comando rivoluzionario

25. NOME: Tariq Aziz

PSEUDONIMO: Tariq Mikhail Aziz

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1o luglio 1936, Mosul o Baghdad

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vice primo ministro;

PASSAPORTO: (luglio 1997): n. 34409/129

26. NOME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

PSEUDONIMO: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1954, Tikrit

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Governatore di Basrah

27. NOME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1944, Mosul

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Ministro della difesa

28. NOME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1934, Diyala

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Vice primo ministro e ministro delle finanze

29. NOME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1953, Baghdad o Mosul

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Ministro dell'interno

30. NOME: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

DATA E LUOGO DI NASCITA: Circa 1942, Rawah

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Capo di stato maggiore delle forze "Quds" (2001-2003);

ex governatore di Baghdad e Ta'mim

31. NOME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

DATA E LUOGO DI NASCITA: 1948 circa

CITTADINANZA: irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Direttore dei Servizi segreti militari

32. NOME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 5 aprile 1938, Bagdad

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Consigliere scientifico del Presidente;

Primo vice capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare (1988-1991);

Ex presidente del Corpo tecnico per i progetti speciali;

PASSAPORTI: ?NO33301/862

Data rilascio: 17 ottobre 1997

Data scadenza: 1o ottobre 2005?

M0003264580

Data rilascio: sconosciuta

Data scadenza: sconosciuta?

H0100009

Data rilascio: maggio 2001

Data scadenza: sconosciuta

33. NOME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1939, Bagdad

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Ministro del petrolio (1996-2003);

Capo dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, inizio anni '90.

34. NOME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1953 o 1958, Tikrit

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Capo del direttorio nazionale di controllo degli armamenti

35. NOME: Muhammad Mahdi Al-Salih

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947 o 1949, governatorato di al-Anbar

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Ministro del commercio (1987-2003);

Capo dell'Ufficio presidenziale, metà anni '80

36. NOME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947, Tikrit

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Consigliere del Presidente;

Direttore della sicurezza generale, inizio anni '90;

Capo dei servizi segreti iracheni (1990- 1991);

Fratellastro di Saddam Hussein

37. NOME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

PSEUDONIMO: Watab Ibrahim al-Hassan

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1952, Tikrit

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Consigliere del Presidente;

Ministro dell'interno, inizio anni '90;

Fratellastro di Saddam Hussein

38. NOME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1951, Tikrit

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Consigliere del Presidente;

Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite (Ginevra), 1989-1998;

Capo dei servizi segreti iracheni, inizio anni '80;

Fratellastro di Saddam Hussein

39. NOME: Huda Salih Mahdi Ammash

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1953, Bagdad

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Membro del comando regionale del partito Ba'th;

Capo dei laboratori biologici dell'Organizzazione per l'industrializzazione militare, metà anni '90;

Ex capo dell'ufficio per gli studenti e la gioventù del partito Ba'th;

Ex capo dell'ufficio professionale per le questioni femminili;

40. NOME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1947

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Diyala

Vice comandante, regione meridionale (1998-2000);

Ex presidente dell'Assemblea nazionale

41. NOME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1942, Distretto di Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, At- Tamin;

Ministro dell'interno (1995-2001)

42. NOME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1937 o 1938, Bagdad

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Bagdad orientale;

43. NOME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

PSEUDONIMO: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1945, Ar-Ramadi

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Ministro dell'istruzione superiore e della ricerca (1992-1997) (2001-2003);

Ministro della cultura (1997-2001);

Direttore e vicedirettore dell'Organizzazione irachena per l'energia nucleare, anni '80;

PASSAPORTO: 0018061/104, rilasciato il 12 settembre 1993

44. NOME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al-Basrah

45. NOME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, An-Najaf;

membro dell'Assemblea nazionale irachena;

NOTA: Deceduto nel 2003

46. NOME: Saif-al-Din Al-Mashhadani

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1956, Bagdad

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Al-Muthanna

47. NOME: Fadil Mahmud Gharib

PSEUDONIMO: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Dujail

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Babele;

Presidente della Federazione generale dei sindacati iracheni

48. NOME: Muhsin Khadr Al-Khafaji

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al Qadisyah

49. NOME: Rashid Taan Kathim

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, al-Anbar

50. NOME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

PSEUDONIMO: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Kubaisi, al-Anbar

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Maysan

51. NOME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Bagdad

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Wasit

52. NOME: Adil Abdallah Mahdi

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1945, al-Dur

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Dhi-Qar;

Ex Presidente del partito Ba'th per Diyala e al-Anbar

53. NOME: Qaid Hussein Al-Awadi

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Ninawa;

Ex governatore di An-Najaf (1998-2002 circa)

54. NOME: Khamis Sirhan Al-Muhammad

PSEUDONIMO: Dott. Fnu Mnu Khamis

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Karbala

55. NOME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1944, Tikrit

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU:

Presidente del comando regionale del partito Ba'th, Salah Ad-Din;

Ex segretario di stato alla sicurezza, ministro degli esteri

ALLEGATO V

Elenco delle autorità di cui agli articoli 7 e 8

BELGIO

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman

B-1040 Bruxelles

Tel: (32-2) 206 58 11

Fax: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat

B-1040 Brussel

Tel: (32-2) 206 58 11

Fax: (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts, 30

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan, 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Per i fondi e le disponibilità finanziarie:

Deutsche Bundesbank

Postfach 100 602

D-60006 Frankfurt am Main

Tel: (49-69) 956 61

Fax: (49-69) 560 10 71

Per il patrimonio culturale dell'Iraq:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Straße 837

D-51069 Köln

Tel: (49-221) 67 20

Fax: (49-221) 672 45 00

E-mail: poststelle@zka.bfinv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Τηλ.: 30210 328 60 21, 328 60 51

Φαξ: 30210 328 60 94, 328 60 59

E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tel: 301 03286021, 03286051

Fax: 301 03286094, 03286059

E-mail: e3c@dos.gr

SPAGNA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Tel: 00 34 91 349 38 60

Fax: 00 34 91 457 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous direction E

139, rue de Bercy

F-75 572 Paris Cedex 12

Tel: (33-1) 44 87 72 85

Fax: (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Nations unies et des Organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

37, quai d'Orsay

75 700 Paris 07SP

tel: (33-1) 43 17 46 78/59 68/50 32

fax: (33-1) 43 17 46 91

IRLANDA

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland

Tel: (353 1) 631 25 34

Fax: (353 1) 631 25 62

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive

D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Dirigente:

Tel: (39 06) 59 64 75 34

Fax: (39 06) 59 64 75 06

Collaboratori:

Tel: (39 06) 59 93 32 95

Fax: (39 06) 59 93 24 30

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la

coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel: (352) 478-1 ou 478-23 50

Fax: (352) 22 20 48

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tel: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel: (352) 478 27 12

Fax: (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Coordinamento generale delle sanzioni contro l'Iraq

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Departement Politieke Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Tel: (31-70) 348 62 11

Fax: (31-70) 348 46 38

e-mail: DPZ@minbuza.nl

Specificamente per le sanzioni finanziarie

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel: (31-70) 342 81 48

Fax: (31-70) 342 79 18

Per il patrimonio culturale dell'Iraq

Inspectie Cultuurbezit

Prins Willem-Alexander Hof 28

2595 BE Den Haag

Tel: (31-70) 302 81 20

Fax: (31-70) 365 19 14

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2

Außenwirtschaftsadministration

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel: (43-1) 711 00/83 45

Fax: (43-1) 711 00/83 86

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel: (43-1) 404 20-0

Fax: (43-1) 404 20 73 99

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas,

P-1399-030 Lisboa

Portugal

e-mail: spm@sg.mne.gov.pt

Tel: (351 21) 3 94 67 02

Fax: (351 21) 3 94 60 73

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel: (358 9) 16 05 59 00

Fax: (358 9) 16 05 57 07

SVEZIA

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

S-103 39 Stockholm

Tel: (46 8) 405 10 00

Fax: (46 8) 723 11 76

REGNO UNITO

H M Treasury

International Financial Services Team

1 Horseguards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel: (44 207) 270 55 50

Fax: (44 207) 270 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel: (44 207) 601 47 68

Fax: (44 207) 601 43 09

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale delle Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne; sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel: (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int