Regolamento (CE) n. 1207/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 05/07/2003 pag. 0015 - 0015
Regolamento (CE) n. 1207/2003 della Commissione del 4 luglio 2003 relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2003(2), in particolare gli articoli 1 e 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive. (2) I quantitativi richiesti il 1o e il 2 luglio 2003, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina il 1o e 2 luglio 2003 e comunicati alla Commissione il 3 luglio 2003, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 40,06 % del quantitativo richiesto. Articolo 2 Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 è sospeso per le domande presentate dal 3 luglio al 31 dicembre 2003. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. (2) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 39.