32003R1185

Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 04/07/2003 pag. 0001 - 0003


Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio

del 26 giugno 2003

relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(3), quest'ultima garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale, e il Consiglio deve stabilire misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

(2) I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali, i raiformi e specie affini sono, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, generalmente molto vulnerabili allo sfruttamento. La maggior parte di queste specie costituisce spesso una cattura accessoria durante le attività di pesca comunitaria di altre specie più pregiate.

(3) Dai dati scientifici attualmente disponibili, generalmente basati sulla valutazione dei tassi di cattura, risulta che numerosi stock di squali sono gravemente minacciati.

(4) In attesa di dati più precisi sulla dinamica delle popolazioni di squali e su come tali stock reagiscono allo sfruttamento, in base ai quali elaborare programmi di gestione esaurienti e specifici, ogni misura che impedisca il diffondersi di pratiche non sostenibili o contribuisca a ridurre lo sfruttamento degli squali è destinata ad avere effetti positivi sulla conservazione di questi pesci.

(5) La pratica dello "spinnamento" degli squali, che consiste nell'asportare le pinne dagli squali rigettando poi i loro corpi in mare, può contribuire alla mortalità eccessiva degli squali in misura tale da provocare l'esaurimento di numerosi stock di squali compromettendone lo sfruttamento sostenibile per il futuro.

(6) È urgente adottare misure per limitare o evitare l'ulteriore diffondersi della pratica dello spinnamento degli squali e occorre quindi vietare l'asportazione delle loro pinne a bordo dei pescherecci. Considerate le difficoltà pratiche inerenti all'identificazione delle specie in base alle pinne asportate, è opportuno che tale divieto si applichi a tutti gli Elasmobranchii, fatta eccezione per l'asportazione delle ali di razza.

(7) L'asportazione delle pinne da squali morti a bordo può essere tuttavia consentita qualora tale operazione consenta un'utilizzazione più razionale di tutte le parti dell'animale mediante la lavorazione separata a bordo delle pinne e delle restanti parti degli animali. In tal caso è necessario che lo Stato membro di bandiera rilasci e gestisca, in base alle relative modalità, un permesso di pesca speciale conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali(4).

(8) Per garantire che, dopo l'asportazione delle pinne, tutte le parti dello squalo vengano tenute a bordo, occorre che i comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido annotino le quantità delle pinne e delle restanti parti del corpo dello squalo dopo l'eviscerazione e la decapitazione. Tali annotazioni vanno fatte nel giornale di bordo, secondo quanto stabilisce il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(5), o, se del caso, in un registro speciale.

(9) La pratica dello spinnamento degli squali è un problema che si estende ben al di là delle acque comunitarie. È opportuno che la Comunità dimostri pari impegno a favore della conservazione degli stock in tutte le acque marittime. Occorre quindi che il presente regolamento si applichi a tutti i pescherecci comunitari.

(10) In base al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale della conservazione degli stock di squali è necessario e opportuno disciplinare l'asportazione delle pinne di squalo a bordo di pescherecci. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in conformità dell'articolo 5, terzo comma del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'asportazione delle pinne di squalo, nonché alla detenzione a bordo, al trasbordo e allo sbarco di squalo o di pinne di squalo:

1) da parte di pescherecci in acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;

2) da parte di pescherecci battenti bandiera di Stati membri o immatricolati in Stati membri in altre acque marittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "pinne di squalo": tutte le pinne degli squali comprese le pinne caudali, ma ad eccezione delle pinne pettorali delle razze che fanno parte delle ali di razze;

2) "squalo": un pesce del taxon Elasmobranchii;

3) "permesso di pesca speciale": un'autorizzazione di pesca preventiva rilasciata e gestita conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

Articolo 3

Attività proibite

1. È proibito asportare le pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.

2. È proibito acquistare, mettere in vendita o vendere pinne di squalo che siano state asportate, tenute a bordo, trasbordate o sbarcate in violazione del presente regolamento.

Articolo 4

Deroga e relative modalità

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido possono essere autorizzati ad asportare le pinne da squali morti a bordo, nonché a detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.

2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato solamente a quei pescherecci per i quali è stata dimostrata la capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo ed è stata motivata la necessità di lavorare separatamente a bordo le pinne dello squalo e le parti restanti dell'animale.

3. È proibito gettare in mare le restanti parti dello squalo, una volta avvenuta l'asportazione delle pinne, eccettuate quelle parti risultanti dalle operazioni base di lavorazione, come la decapitazione, l'eviscerazione e la spellatura.

4. Il peso delle pinne asportate dagli squali catturati non è mai superiore al peso teorico delle pinne che corrisponderebbe alle restanti parti degli animali presenti a bordo, trasbordati o sbarcati.

5. Allo scopo di verificare l'applicazione del paragrafo 4, la corrispondenza teorica tra il peso delle pinne e quello degli animali è stabilita dagli Stati membri, tenendo conto del tipo di pesca, della composizione delle specie e del tipo di lavorazione e di magazzinaggio. In nessun caso il peso teorico delle pinne supera il 5 % del peso vivo degli squali catturati.

Articolo 5

Registrazione

1. I comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido registrano il peso delle pinne di squalo e delle restanti parti, degli squali detenuti a bordo e trasbordati o sbarcati.

Queste registrazioni sono effettuate nel giornale di bordo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 ove applicabile. Per i pescherecci cui non si applica l'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, le registrazioni sono effettuate in un registro speciale fornito dall'autorità competente che rilascia il permesso di pesca speciale.

Quando la cattura di squali non è sbarcata nel suo insieme, i comandanti dei pescherecci completano queste registrazioni sul giornale di bordo con una documentazione valida relativa agli sbarchi, ai trasbordi e alle vendite di pinne di squali o di parti restanti degli squali.

Gli Stati membri definiscono il tipo di documentazione giudicato valido a tal fine e controllano sistematicamente le registrazioni sul giornale di bordo.

2. Allo scopo di agevolare il controllo sugli sbarchi da parte delle autorità portuali e nella documentazione prevista al paragrafo 1, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti in possesso di un permesso di pesca speciale valido che intendono sbarcare pinne di squalo o parti restanti degli squali in porti non comunitari, comunicano alle autorità dello Stato di bandiera e alle autorità competenti dello Stato del quale desiderano utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, le catture detenute a bordo, le catture destinate allo sbarco e l'ora di arrivo nel porto di sbarco.

Articolo 6

Relazioni e riesame

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 1o maggio, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra la verifica dell'osservanza da parte delle navi dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e riporta in dettaglio, in particolare, il numero di permessi speciali rilasciati, la base tecnica per stabilire la corrispondenza teorica tra il peso delle pinne e dei corpi e della documentazione ritenuta valida ai fini del controllo dello sbarco separato di pinne e corpi.

2. Successivamente alla presentazione, da parte degli Stati membri, della loro seconda relazione annuale, la Commissione, entro il 1o gennaio 2006, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del presente regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore, e, ove opportuno, propone qualsiasi modifica al presente regolamento. Se le modifiche proposte sono suscettibili di incidere sulla corrispondenza teorica tra il peso delle pinne e dei corpi, tali modifiche sono effettuate alla luce del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 121.

(2) Parere formulato il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(4) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(5) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).