Regolamento (CE) n. 1174/2003 della Commissione, del 1° luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 02/07/2003 pag. 0003 - 0007
Regolamento (CE) n. 1174/2003 della Commissione del 1o luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 20, considerando quanto segue: (1) All'articolo 20 del regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2002(4), sono stati constatati alcuni riferimenti inesatti nelle disposizioni relative alla riesportazione dei prodotti come tali o condizionati localmente. (2) L'allegato del regolamento (CE) n. 20/2002 fissa le quantità massime annuali di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle isole Canarie. È necessario modificare taluni codici NC dei prodotti figuranti in tale allegato per conformarsi alle definizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002(6). A fini di chiarezza, occorre sostituire integralmente il summenzionato allegato del regolamento (CE) n. 20/2002. (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 20/2002. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato come segue: 1) All'articolo 20, a) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: "c) i prodotti di cui alla lettera b) non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;"; b) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente: "e) i prodotti di cui alla lettera d) possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;". 2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. (2) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11. (3) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1. (4) GU L 177 del 6.7.2002, pag. 3. (5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (6) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3. ALLEGATO "ALLEGATO Quantità massime annuali di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle isole Canarie (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 19) >SPAZIO PER TABELLA>"