Regolamento (CE) n. 1164/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/2003 pag. 0049 - 0051
Regolamento (CE) n. 1164/2003 della Commissione del 30 giugno 2003 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003(4), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999. (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato. (4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. (5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000(6), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto. (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia(7), al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia(8), al regolamento (CE) n. 1087./2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia(9), al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania(10), al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca(11) e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca(12), a decorrere dal 1o luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria(13), a decorrere dal 1o luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio. (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato. 2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. (4) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12. (5) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. (6) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9. (7) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1. (8) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1. (9) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19. (10) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38. (11) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56. (12) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73. (13) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato >SPAZIO PER TABELLA>