Regolamento (CE) n. 1158/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/2003 pag. 0024 - 0024
Regolamento (CE) n. 1158/2003 della Commissione del 30 giugno 2003 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 ha fissato, per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 EUR/100 kg per le zone non deficitarie. (2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati ogni anno per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato e tenuto conto dell'esperienza acquisita nonché delle spese di trasporto dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie. (3) Per constatare la situazione deficitaria di una regione occorre effettuare proiezioni sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e concernenti sia la campagna in corso, riguardo all'evoluzione dei consumi, sia le prospettive delle campagne future, riguardo all'andamento della produzione disponibile. Una regione va pertanto considerata deficitaria soltanto se le proiezioni dimostrano con certezza l'esistenza di un deficit. (4) È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione della Spagna, dell'Irlanda e del Regno Unito, dell'Italia, del Portogallo e della Finlandia. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2003/04 è fissato a: a) 64,88 EUR/100 kg per tutte le zone della Spagna; b) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda e del Regno Unito; c) 65,53 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Italia; d) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone del Portogallo; e) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone della Finlandia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.