Regolamento (CE) n. 1157/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e i prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 01/07/2003 pag. 0019 - 0023
Regolamento (CE) n. 1157/2003 della Commissione del 30 giugno 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e i prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2003(4), stabilisce tra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Per attuare le concessioni previste dalla decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra(5), è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione o aumentare alcuni dei contingenti esistenti. (2) La decisione 2003/285/CE del Consiglio(6), che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio(7). È quindi necessario sostituire i rinvii fatti a tale regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001. (3) La decisione 2003/465/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli(8), prevede tra l'altro alcune modifiche dei contingenti di importazione di formaggi nella Comunità. L'accordo prevede altresì di sostituire il metodo di gestione di tali contingenti, che si basa attualmente sul rilascio di certificati IMA 1 come descritto nel capo III del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001, con una gestione basata esclusivamente sul titolo di importazione, come previsto al titolo 2, capo I, dello stesso regolamento. (4) Occorre aggiornare i dati relativi all'organismo preposto al rilascio in Canada, indicati nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001. (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. (6) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre. Per permettere la corretta attuazione del presente regolamento e garantire che tutti gli operatori interessi dispongano di dieci giorni per poter presentare domanda per il secondo semestre del 2003, occorre prevedere una deroga a tale articolo. (7) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito. Occorre derogare alle disposizioni di tale articolo e dell'articolo 11 per gli operatori che desiderino accedere, nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2003, ai contingenti previsti nell'accordo con la Norvegia. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: 1) L'articolo 5 è modificato come segue: a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) contingenti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 2475/2000(9), (CE) n. 1151/2002(10), (CE) n. 1361/2002(11), (CE) n. 1362/2002(12) e dalle decisioni del Consiglio 2003/18/CE(13), 2003/263/CE(14), 2003/285/CE(15), 2003/286/CE(16), 2003/298/CE(17) e 2003/299/CE(18);" b) è aggiunta la seguente lettera: "h) contingenti previsti dalla decisione 2003/465/CE del Consiglio(19)." 2) All'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:"Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), g) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo fissato per ogni periodo a norma dell'articolo 6." 3) All'articolo 19, il testo del paragrafo 1 è modificato come segue: a) la frase in limine è sostituita dalla seguente: "L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione, rispettivamente, dei seguenti strumenti giuridici:" b) è aggiunta la seguente lettera: "h) regole di cui al punto 10 dell'accordo con la Norvegia." 4) L'articolo 24 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, è soppressa la lettera b); b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III." 5) L'allegato I è modificato come segue: a) nella parte I. B il testo del punto 6 è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento; b) il testo figurante nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto quale parte I. H. 6) Nell'allegato III, la parte B è soppressa. 7) Nell'allegato XI, le lettere G) e H) sono soppresse. 8) L'allegato XII è modificato come segue: a) l'indirizzo dell'organismo del Canada è sostituito dal seguente: " Building 55, NCC Driveway Central Experimental Farm 960 Carling Avenue Ottawa, Ontario K1A 0Z2 Tel. 1 (613) 792-2000 Fax. 1 (613) 792-2009 " b) i dati relativi alla Norvegia sono soppressi. Articolo 2 1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti aperti il 1o luglio 2003, figuranti nell'allegato I, parte B, punto 6, e nell'allegato I, parte H, le domande di titolo d'importazione sono presentate nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2535/2001, il riconoscimento ivi previsto non è richiesto per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2003 per i contingenti aperti il 1o luglio 2003, di cui all'allegato I, parte H dello stesso regolamento. 3. Per il periodo di cui al paragrafo 2, in deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande del titolo per i contingenti previsti nel medesimo paragrafo 2 sono presentate nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. (4) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 18. (5) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60. (6) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32. (7) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9. (8) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48. (9) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15. (10) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15. (11) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1. (12) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13. (13) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18. (14) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53. (15) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 32. (16) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60. (17) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12. (18) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36. (19) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 48. ALLEGATO I "6. Prodotti originari della Bulgaria >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO II "I.H CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I ALL'ACCORDO CON IL REGNO DI NORVEGIA >SPAZIO PER TABELLA>"