32003R1145

Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/2003 pag. 0048 - 0058


Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione

del 27 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001(2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali(3), è stato adottato un insieme di norme comuni di ammissibilità. Tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 2000.

(2) L'esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le norme d'ammissibilità devono essere modificate sotto vari aspetti.

(3) In particolare è opportuno riconoscere l'ammissibilità delle spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro del programma PEACE II e delle iniziative comunitarie, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

(4) È altresì opportuno chiarire che i pagamenti erogati ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute.

(5) È necessario chiarire che l'ammissibilità dell'IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura privata o pubblica del beneficiario finale.

(6) Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è opportuno chiarire che la norma secondo cui le spese devono essere comprovate tramite fatture quietanzate si applica ma lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(4), modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003(5), nei casi in cui devono essere determinati i normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

(7) Per motivi di chiarezza ed opportunità, necessario sostituire interamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000.

(8) Le disposizioni normative sui pagamenti ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di mutui e ai fondi di garanzia, nonché sull'ammissibilità dell'IVA hanno sollevato problemi interpretativi.

(9) Tenuto conto del principio di parità di trattamento e dei costi relativi alle operazioni finanziarie transnazionali, le disposizioni di cui al presente regolamento devono essere applicate con effetto retroattivo.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I seguenti punti dell'allegato si applicano a decorrere dal 5 agosto 2000:

a) nella norma n. 1, i punti 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3;

b) nella norma n. 3, il punto 1;

c) nella norma n. 7, i punti da 1 a 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

(3) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

(4) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.

(5) GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32.

ALLEGATO

"ALLEGATO

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso "regolamento generale") devono essere eseguiti in denaro, fatte salve le deroghe di cui al punto 1.5.

1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali", s'intendono i versamenti ai destinatari ultimi, (ossia, ai fini della presente norma, agli enti pubblici o privati che eseguono la singola operazione) effettuati dagli enti che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e agli obiettivi dell'aiuto:

1.3. I versamenti erogati ai fondi di capitale a rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia (inclusi i fondi di partecipazione in capitale di rischio) sono considerati "spese effettivamente sostenute" ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento generale, a condizione che i fondi stessi siano conformi alle norme 8 e 9.

1.4. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per "pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono i pagamenti effettuati dagli enti o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della committenza dell'operazione specifica.

1.5. Alle condizioni indicate ai punti 1.6, 1.7 e 1.8 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di una data operazione non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.

1.6. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione è considerato spesa ammissibile a condizione che:

a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione,

b) il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme contabili vigenti, e

c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione.

1.7. I contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che:

a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite,

b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10,

c) il loro valore sia verificabile tramite una valutazione e revisione contabile indipendente,

d) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato,

e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere per l'attività eseguita, e

f) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6.

1.8. Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi Strutturali e che vengano imputate proporzionalmente all'operazione, secondo un metodo equo e debitamente giustificato.

1.9. Le disposizioni dei punti da 1.5 a 1.8 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da enti designati dagli Stati membri.

1.10. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per la determinazione delle spese ammissibili di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8.

2. PROVA DELLA SPESA

2.1. In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

2.2. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la norma enunciata al punto 2.1., lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 ai fini della determinazione dei normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

2.3. Inoltre, quando le operazioni sono effettuate nell'ambito di appalti pubblici, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti. In tutti gli altri casi, inclusa la concessione di sovvenzioni pubbliche, i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati mediante le spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.5) dai destinatari ultimi ai sensi del punto 1.2.

3. SUBAPPALTO

3.1. Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose, le spese relative ai seguenti subappalti non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:

a) subappalti che determinano un aumento del costo di esecuzione dell'operazione senza apportare un corrispondente valore aggiunto;

b) subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il corrispettivo è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che il corrispettivo sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.

3.2. Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per "entrate" si intendono, ai fini della presente norma, gli introiti generati dall'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o durante il periodo più lungo decorrente fino alla chiusura dell'intervento, determinato dallo Stato membro, attraverso vendite, locazioni, servizi, tasse di iscrizione o entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:

a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento generale;

b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;

c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nei prospetti finanziari dell'intervento.

2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano introiti che riducono l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali necessario per l'operazione. Prima della determinazione dell'importo della partecipazione dei Fondi strutturali, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. ONERI FINANZIARI

Gli interessi debitori (ad esclusione delle spese per contributi in conto interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), le commissioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia le spese per le operazioni finanziarie transnazionali nel quadro di PEACE II e delle iniziative comunitarie (INTERREG III, LEADER+, EQUAL e URBAN II) sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. Inoltre, nel caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di uno o più conti bancari distinti per l'esecuzione dell'operazione, le spese di apertura e di gestione dei conti stessi sono ammissibili.

3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse ad obblighi prescritti dall'autorità di gestione.

4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA BANCHE O ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5. SANZIONI PECUNIAIRIE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

Le spese per l'acquisto di materiale usato possono essere considerate ammissibili ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

a) una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e certifichi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario,

b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di analogo materiale nuovo, e

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme ed agli standard vigenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1. NORMA GENERALE

1.1. Le spese per l'acquisto di terreni non edificati sono ammissibili ai fini del cofinanziamento dei Fondi Strutturali alle tre condizioni seguenti, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

a) deve sussistere un nesso diretto preciso fra l'acquisto dei terreni e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata,

b) eccezion fatta per i casi menzionati al punto 2, la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto dei terreni, non può superare il 10 %, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione,

c) un professionista qualificato indipendente o un organismo abilitato deve certificare che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, l'ammissibilità delle spese per l'acquisto dei terreni deve essere valutata considerando il regime di aiuto nel suo complesso.

2. OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Nel caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,

- il terreno è destinato all'uso previsto per un periodo determinato nella suddetta decisione,

- il terreno non ha destinazione agricola, salvi i casi debitamente giustificati ammessi dall'autorità di gestione,

- l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un ente di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

1. NORMA GENERALE

Le spese per l'acquisto di beni immobili (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) sono ammissibili ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali purché siano direttamente connesse alle finalità dell'operazione e siano osservate condizioni esposte al punto 2, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Un professionista qualificato e indipendente o un organismo abilitato deve certificare che il prezzo non supera il valore di mercato e attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

2.2. L'edificio non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di alcun finanziamento nazionale o comunitario che determina una doppia concessione di aiuti in caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi Strutturali.

2.3. L'immobile deve essere usato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.

2.4. L'edificio può essere usato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire a ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo Strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altri tributi ed oneri

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati membri. L'IVA che sia comunque recuperabile, è da considerarsi inammissibile anche qualora non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo. La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del destinatario ultimo non è presa in considerazione nel determinare se l'IVA costituisca una spesa ammissibile in applicazione della presente norma.

2. L'IVA non recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in forza di norme nazionali specifiche costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA(1).

3. Quando il beneficiario finale o il destinatario ultimo è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della direttiva 77/388/CEE, l'IVA versata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.

4. Il cofinanziamento comunitario non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'IVA, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento generale.

5. Gli altri tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali non costituiscono spese ammissibili, salvo che siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo.

Norma n. 8. Fondi di capitali di rischio e Fondi per mutui

1. NORMA GENERALE

I Fondi Strutturali possono cofinanziare fondi di capitale di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso "fondi") alle condizioni indicate al punto 2. Per "Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui" si intendono, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale proprio o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione(2). Per "Fondi di partecipazione in capitale di rischio" si intende fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio e fondi per mutui. La partecipazione dei Fondi Strutturali a tali fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie concesse da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

2.1. I cofinanziatori o i promotori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che indichi, in particolare, il mercato su cui opera il fondo, le modalità e le condizioni del finanziamento, il bilancio preventivo del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, le ragioni e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi Strutturali, la politica di disinvestimento e le disposizioni sulla liquidazione del fondo, incluso il reimpiego degli introiti attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o sotto la responsabilità della) autorità di gestione.

2.2. Il fondo deve essere costituito come ente giuridico indipendente disciplinato da contratti sociali o come capitale separato in seno a un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata idonea a distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi Strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono conferire i propri contributi in contante.

2.3. La Commissione non può divenire socio o quotista del fondo.

2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.

2.5. I fondi possono investire solo in PMI nella fase della loro creazione, nelle prime fasi di sviluppo (inclusa la costituzione del capitale d'avviamento ) o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente redditizie. Nella valutazione della redditività economica si deve tener conto di tutti i tipi di introiti delle imprese di cui trattasi. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà(3).

2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei prestiti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota proporzionale dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale ai quotisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti quotisti e i Fondi Strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi Strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è costituita dal capitale del fondo che è stato investito nelle PMI o prestato alle stesse, ivi inclusi i costi di gestione sostenuti.

2.9. I contributi dei Fondi Strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3. RACCOMANDAZIONI

3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali contribuiscano i Fondi Strutturali. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni quale elemento positivo nell'esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini della ammissibilità della spesa.

3.2. Il contributo finanziario del settore privato dovrebbe essere considerevole e in ogni caso superiore al 30 %.

3.3. I fondi dovrebbero avere una dimensione sufficientemente grande e rivolgersi ad una fascia di soggetti sufficientemente ampia affinché le operazioni siano potenzialmente redditizie, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi Strutturali e concentrarsi su aree caratterizzate da inadeguatezze del mercato.

3.4. I versamenti di capitale nel fondo effettuati dai Fondi Strutturali e dai quotisti dovrebbero essere contemporanei e proporzionali alle quote sottoscritte.

3.5. I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una esperienza professionale tale da garantire il possesso delle capacità e della credibilità necessarie ai fini della gestione di fondi di capitale di rischio. Il personale di gestione dovrebbe essere scelto di preferenza mediante concorso, tenendo conto del livello degli emolumenti previsti.

3.6. In linea di principio i fondi non dovrebbero acquisire quote di maggioranza in imprese e dovrebbero mirare a realizzare tutti gli investimenti entro la durata della loro esistenza.

Norma n. 9. Fondi di garanzia

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per "Fondi di garanzia" si intendono, ai fini della presente norma, gli strumenti di finanziamento che garantiscono i fondi di capitale di rischio e i fondi per mutui ai sensi della norma n. 8 nonché altri sistemi di finanziamento della copertura dei rischi delle PMI (inclusi i mutui) in relazione alle perdite derivanti dagli investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con la partecipazione del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole stabilite per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8) e specificando il previsto portafoglio di garanzie. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o sotto la responsabilità della) autorità di gestione.

2.2. Il fondo deve essere costituito come ente giuridico indipendente disciplinato da contratti sociali o come capitale separato in seno a un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata idonea a distinguere le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi Strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell'istituzione.

2.3. La Commissione non può divenire socio o quotista del fondo.

2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività giudicate potenzialmente redditizie. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi Strutturali dopo che le garanzie siano state adempiute deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.

2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato, in media annua, per la durata dell'intervento a meno che in seguito a gara d'appalto si riveli necessaria una percentuale più elevata.

2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (del beneficiario finale) è l'importo del capitale versato del fondo che risulta necessario, sulla base di una valutazione indipendente, per coprire le garanzie fornite, ivi comprese le spese di gestione sostenute.

2.8. I contributi dei Fondi Strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria ("Leasing")

1. NORMA GENERALE

La spesa sostenuta per operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali alle condizioni stabilite nei punti 2, 3 e 4.

2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono contenere una opzione di acquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

2.3. Il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, qualora il contratto venga risolto prima della scadenza del periodo di durata minimo senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo (mediante accredito al Fondo di cui trattasi).

2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

2.5. Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di locazione finanziaria, (in particolare tributi, margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non sono ammissibili.

2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere impiegato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni nel periodo contrattuale.

2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca garanzie equivalenti.

2.8. Le spese indicate al punto 2.5, la fruizione di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto devono equivalere a quelle presumibili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

3.1. L'utilizzatore è il destinatario diretto del cofinanziamento comunitario.

3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.

3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono un opzione di acquisto della proprietà o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).

3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengano un opzione di acquisto e la cui durata sia inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. l'utilizzatore deve tuttavia essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per la determinazione della spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1. a 3.5.

4. VENDITA E RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1. NORMA GENERALE

Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, nell'attuazione, nella sorveglianza e nel controllo dei Fondi Strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne nei casi previsti al punto 2 e per le categorie indicate al punto 2.1.

2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni stabilite nei punti da 2.2 a 2.7:

- spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni (escluse le spese riguardanti l'acquisto e l'installazione di sistemi informatici per la gestione, sorveglianza e valutazione),

- spese per le riunioni di comitati di sorveglianza e sottocomitati relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese possono comprendere anche le spese per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi i partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza indispensabile ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,

- spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.

2.2. Le spese per stipendi, inclusi i contributi di previdenza sociale, sono ammissibili solo nei casi seguenti:

a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 2.1,

b) altro personale impiegato per svolgere i compiti di cui al punto 2.1.

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

2.3. Il contributo dei Fondi Strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato all'importo massimo stabilito nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati nei punti 2.4 e 2.5.

2.4. Per ogni tipo di intervento, ad esclusione delle iniziative comunitarie, del programma speciale PEACE II e delle azioni innovative, il limite è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di euro,

- 2 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 100 milioni di euro ma inferiore o eguale a 500 milioni di euro,

- 1 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 500 milioni di euro ma inferiore o eguale a 1 miliardo di euro,

- 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi Strutturali superiore a 1 miliardo di euro.

2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale PEACE II, il limite è pari al 5 % del contributo totale dei Fondi Strutturali. Ove tali interventi implichino la partecipazione di più di uno Stato membro, detto limite può essere innalzato in considerazione dei maggiori costi di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

2.6. Ai fini della determinazione dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi Strutturali è costituito dal totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7. Le disposizioni d'attuazione dei punti da 2.1 a 2.6 della presente norma saranno concordate fra la Commissione e gli Stati membri e stabilite nell'intervento. L'aliquota del contributo verrà fissata a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 formeranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

Le azioni ammissibili al cofinanziamento nell'ambito dell'assistenza tecnica che non siano indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione e installazione di sistemi informatici di gestione, sorveglianza e valutazione) non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri dipendenti pubblici che eseguono tali azioni non è ammissibile.

4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione, purché non rientri nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti che abbiano forza probatoria equivalente e consentano di accertare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all'operazione di cui trattasi;

b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegua l'operazione in proprio senza far ricorso a tecnici esterni o ad imprese. Tali costi devono riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata ed essere certificati in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dal servizio pubblico in riferimento all'operazione stessa.

Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in riferimento al luogo dell'operazione

1. NORMA GENERALE

Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali devono aver luogo nella regione cui si riferisce l'intervento.

2. DEROGA

2.1. Qualora la regione cui si riferisce l'intervento tragga interamente o parzialmente beneficio da un'operazione svolta al di fuori del suo territorio, l'autorità di gestione può ammettere al cofinanziamento l'operazione stessa purché siano soddisfatte tutte le condizioni poste nei punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi le operazioni possono essere considerate ammissibili al cofinanziamento nell'ambito della procedura stabilita dal punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) deve sempre essere seguita la procedura di cui al punto 3.

2.2. L'operazione deve aver luogo in una zona NUTS III dello Stato membro che sia contigua alla regione cui si riferisce l'intervento.

2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata in ragione della percentuale dei benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organismo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e degli effetti previsti. L'operazione non può ottenere alcun cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.

2.4. Nell'ambito di ciascuna misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1 non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura stessa. Inoltre la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'intervento ai sensi del punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento stesso.

2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione ai sensi del punto 2.1 devono essere indicate nella relazione annuale e finale dell'intervento.

3. ALTRI CASI

L'ammissione al cofinanziamento delle operazioni svolte al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento e non rispondenti alle condizioni del punto 2, nonché delle operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione rilasciata caso per caso, a richiesta dello Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione interessata, dell'entità prevedibile del beneficio derivante alla regione stessa e dell'importo della spesa rispetto alla spesa totale sostenuta nell'ambito della misura e nell'ambito dell'intervento. Nel caso di interventi relativi a regioni ultraperiferiche deve essere seguita la procedura stabilita nel presente punto 3.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(2) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(3) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2."