Regolamento (CE) n. 1120/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0044 - 0044
Regolamento (CE) n. 1120/2003 della Commissione del 26 giugno 2003 relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5), in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2003 della Commissione(6). (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 giugno 2003, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 936/2003. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46. (5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26. (6) GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.