32003R1112

Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0023 - 0023


Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione

del 26 giugno 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994(3), in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994(4), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 626/2003(6), apre un contingente tariffario per l'importazione di 50000 tonnellate di orzo da birra del codice SA 1003 00.

(2) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è stato adottato inizialmente per un periodo transitorio, dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, in attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni di tale regolamento sono risultate soddisfacenti sul piano operativo nel periodo in questione, è opportuno applicarle su base permanente.

(3) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 deve pertanto essere modificato in conformità.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2377/2002 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

(4) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95.

(6) GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 32.