32003R1096

Regolamento (CE) n. 1096/2003 della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 953/2002 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 26/06/2003 pag. 0022 - 0023


Regolamento (CE) n. 1096/2003 della Commissione

del 25 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 953/2002 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 953/2002 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/2003(6), ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 58081 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento belga.

(3) Il Belgio ha informato la Commissione dell'intenzione del proprio organismo di intervento di procedere ad un aumento di 35123 tonnellate del quantitativo messo in vendita ai fini dell'esportazione. Data la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta presentata dal Belgio.

(4) In considerazione dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, occorre apportare senza indugio le modifiche necessarie all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 953/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 953/2002 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 93204 tonnellate di orzo da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusi Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Stati Uniti d'America, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Repubblica ceca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 93204 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.";

2) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

(5) GU L 147 del 5.6.2002, pag. 3.

(6) GU L 133 del 29.5.2003, pag. 51.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>"