32003R1089

Regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 01/07/2003 pag. 0056 - 0072


Regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio

del 18 giugno 2003

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli nella Repubblica slovacca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca, approvato con la decisione 94/909/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra(1), stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca. Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca(2) (qui di seguito "protocollo di adeguamento"), approvato con la decisione 98/638/CE del Consiglio(3).

(2) È stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo n. 3. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Repubblica slovacca all'Unione europea e la sua entrata in vigore è prevista entro il 1o luglio 2003. Per quanto riguarda la Comunità, l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri. Per le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni del protocollo n. 3.

(3) La procedura di adozione di una decisione che modifichi il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1o luglio 2003. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Repubblica slovacca a decorrere dal 1o luglio 2003.

(4) Alle importazioni di taluni prodotti agricoli non si applicano dazi, mentre per altri vanno aperti contingenti esenti da dazi.

(5) Il regolamento (CE) n. 2359/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura per l'anno 2003 di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti originari della Repubblica ceca, della Romania e della Slovacchia(4), continua ad essere applicato per talune merci contemplate dal protocollo n. 3, ma non elencate nel presente regolamento.

(6) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 3, ma che non sono elencati nel presente regolamento o per i quali i contingenti aperti dal presente regolamento sono esauriti, continuano ad essere applicate le disposizioni del protocollo n. 3.

(7) I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(5).

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(6) prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal presente regolamento devono essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o luglio 2003 le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca ed elencati nell'allegato I sono esenti da dazi e da altre imposizioni di effetto equivalente.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca ed elencati nell'allegato II sono esenti da dazi e da altre imposizioni di effetto equivalente ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali di cui all'allegato.

2. Per il 2003 il volume dei contingenti di cui all'allegato II è ridotto proporzionalmente al numero di mesi dell'anno già trascorsi.

Articolo 3

Per i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato, alla Repubblica slovacca non sono concesse restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000.

Articolo 4

Per i prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato I e nell'allegato II per i quali i contingenti di cui all'allegato II sono esauriti si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2359/2002 continua ad essere applicato per il contingente tariffario aperto al numero d'ordine 09.5417 per i prodotti non compresi nell'allegato I o nell'allegato II.

Articolo 6

La Commissione può sospendere i provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Repubblica slovacca conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 7

I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(8), qui di seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Esso è applicabile dal 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. Drys

(1) GU L 359 del 31.12.1994, pag. 1.

(2) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3.

(3) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 1.

(4) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 51.

(5) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 (GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ALLEGATO I

Prodotti agricoli trasformati le cui importazioni nella Comunità sono esenti da dazi doganali e imposizioni di effetto equivalente

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ALLEGATO II

Contingenti esenti da dazi per importazioni nella Comunità europea originarie della Repubblica slovacca

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