32003R1064

Regolamento (CE) n. 1064/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, relativo alla sospensione della pesca di pesce destinato all'industria da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0051 - 0051


Regolamento (CE) n. 1064/2003 della Commissione

del 19 giugno 2003

relativo alla sospensione della pesca di pesce destinato all'industria da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di pesce destinato all'industria per il 2003.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di pesce destinato all'industria nelle acque della zona CIEM IV (acque norvegesi), da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 7 giugno 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di pesce destinato all'industria nelle acque della zona CIEM IV (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2003.

La pesca di pesce destinato all'industria nelle acque della zona CIEM IV (acque norvegesi), effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 7 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Jörgen Holmquist

Direttore generale della Pesca

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.