32003R1048

Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 30/06/2003 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 1048/2003 del Consiglio

del 16 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96(1).

(2) I prodotti per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbero essere eliminati dall'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(3) Si devono considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

(4) Il regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbe essere modificato in tal senso.

(5) Considerata l'importanza economica del presente regolamento, è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

1) sono inseriti i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;

2) sono soppressi i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

La validità della misura di sospensione per i tubi catodici a colori, con diagonale dello schermo non inferiore a 85,5 cm (codice TARIC 8540 11 99 31), è limitata al 31 dicembre 2003. L'aliquota dei dazi autonomi applicabile dal 1o luglio 2003 è del 5 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2264/2002 (GU L 350 del 27.12.2002, pag. 1).

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II - /BILAG II - /ANHANG II - /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - /ANNEX II - /ANNEXE II - /ALLEGATO II - /BIJLAGE II - /ANEXO II - /LIITE II - /BILAGA II

>SPAZIO PER TABELLA>