Regolamento (CE) n. 1015/2003 della Commissione, del 13 giugno 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 74a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
Gazzetta ufficiale n. L 147 del 14/06/2003 pag. 0005 - 0005
Regolamento (CE) n. 1015/2003 della Commissione del 13 giugno 2003 che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 74a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003(4), stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara. (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prezzo massimo d'acquisto per la 74a gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 10 giugno 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. (4) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.