32003R0876

Regolamento (CE) n. 876/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003, che definisce misure specifiche a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio con riguardo alle catture e agli sbarchi delle specie di acque profonde per le attività di pesca stagionali effettuate dalla Danimarca nello Skagerrak e nel Mare del Nord

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 22/05/2003 pag. 0022 - 0023


Regolamento (CE) n. 876/2003 della Commissione

del 21 maggio 2003

che definisce misure specifiche a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio con riguardo alle catture e agli sbarchi delle specie di acque profonde per le attività di pesca stagionali effettuate dalla Danimarca nello Skagerrak e nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In base al regolamento (CE) n. 2347/2002 è vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

(2) Detto regolamento stabilisce tuttavia che, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire misure specifiche per tener conto delle attività di pesca stagionali o artigianali.

(3) La Danimarca ha chiesto che siano stabilite misure specifiche per tener conto della natura stagionale di alcune attività di pesca delle specie di acque profonde nello Skagerrak e nelle acque norvegesi della divisione CIEM IVa.

(4) La Danimarca ha trasmesso informazioni dettagliate sulle catture per dette attività di pesca, che dimostrano la necessità di tali misure al fine di evitare i rigetti. In effetti durante alcuni mesi dell'anno, nel corso della pesca di altre specie, come la passera lingua di cane, si verificano catture accessorie inevitabili che giungono fino a 300 kg per alcuni stock di acque profonde.

(5) È pertanto opportuno permettere ai pescherecci danesi che non sono in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde, al fine di ridurre i rigetti e gli sprechi provocati da tali attività di pesca.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci che battono bandiera della Danimarca e sono registrati nella Comunità che svolgono le seguenti attività:

a) pesca nelle acque norvegesi della divisione CIEM IVa nel periodo dal 1o maggio al 31 ottobre e che rientrano direttamente in porto nel periodo dal 1o maggio al 10 novembre dopo aver pescato nelle acque norvegesi della divisione CIEM IVa dal 1o maggio al 31 ottobre;

b) pesca nello Skagerrak nel periodo dal 1o aprile al 31 maggio e che rientrano direttamente in porto nel periodo dal 1o aprile al 5 giugno dopo aver pescato nelle acque dello Skagerrak dal 1o aprile al 31 maggio.

Articolo 2

Misure specifiche

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002:

1) i pescherecci impegnati nell'attività di cui all'articolo 1, lettera a), che non sono in possesso di un permesso di pesca per acque profonde, sono autorizzati a tenere a bordo, trasbordare o sbarcare:

a) quantitativi di molva azzurra (Molva dypterigia) inferiori a 300 kg;

b) quantitativi di specie di acque profonde diversi dalla molva azzurra (Molva dypterigia) complessivamente inferiori a 100 kg;

2) i pescherecci impegnati nell'attività di cui all'articolo 1, lettera b), che non sono in possesso di un permesso di pesca per acque profonde, sono autorizzati a tenere a bordo, trasbordare o sbarcare:

a) quantitativi di granatiere (Coryphaenoides rupestris) inferiori a 300 kg;

b) quantitativi di specie di acque profonde diversi dal granatiere (Coryphaenoides rupestris) complessivamente inferiori a 100 kg;

3) i pescherecci impegnati nell'attività di cui all'articolo 1, lettere a) e b), che non sono in possesso di un permesso di pesca per acque profonde, sono autorizzati a tenere a bordo, trasbordare o sbarcare:

a) quantitativi di granatiere (Coryphaenoides rupestris) inferiori a 300 kg;

b) quantitativi di molva azzurra (Molva dypterigia) inferiori a 300 kg;

c) quantitativi di specie di acque profonde diversi dal granatiere (Coryphaenoides rupestris) e dalla molva azzurra (Molva dypterigia) complessivamente inferiori a 100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.