32003R0871

Regolamento (CE) n. 871/2003 della Commissione, del 20 maggio 2003, relativo all'autorizzazione permanente dell'ossido manganoso manganico quale nuovo additivo per gli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 21/05/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 871/2003 della Commissione

del 20 maggio 2003

relativo all'autorizzazione permanente dell'ossido manganoso manganico quale nuovo additivo per gli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare gli articoli 3, e 9d,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE dispone che nuovi additivi possano essere autorizzati a seguito di una domanda presentata conformemente all'articolo 4 della direttiva in questione.

(2) Una richiesta di autorizzazione è stata presentata per l'additivo "ossido manganoso manganico", quale fonte di manganese, che appartiene al gruppo di microelementi cui si fa riferimento nella parte II dell'allegato C alla direttiva 70/524/CEE.

(3) Il Comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN), il 6 febbraio 2002, ha emesso un parere sull'uso di questo additivo nell'alimentazione animale, secondo il quale si conclude che l'ossido manganoso manganico non presenta problemi per la salute animale, umana o per l'ambiente.

(4) Dalla valutazione della richiesta di autorizzazione presentata per l'ossido manganoso manganico risulta che l'additivo in questione, di cui all'articolo 2 (aaaa), è conforme ai requisiti indicati all'articolo 3a della direttiva 70/524/CEE, secondo le condizioni che figurano nell'allegato. Pertanto l'additivo può essere autorizzato per un periodo di tempo illimitato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si autorizza l'uso dell'ossido manganoso manganico, appartenente al gruppo dei microelementi, in qualità di additivo degli alimenti per animali, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

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