Regolamento (CE) n. 830/2003 della Commissione, del 14 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 15/05/2003 pag. 0013 - 0013
Regolamento (CE) n. 830/2003 della Commissione del 14 maggio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/2002(4), stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato. (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: "1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo: a) 20 EUR/t per le spese fisse; b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio; c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale: - 0,40 per il formaggio Grana Padano, - 0,58 per il formaggio Parmigiano Reggiano, - 0,32 per il formaggio Provolone". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26. (4) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 31.