32003R0778

Regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio, del 6 maggio 2003, che modifica la decisione n. 283/2000/CECA della Commissione e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 584/96, (CE) n. 763/2000 e (CE) n. 1514/2002 relativamente alle misure antidumping applicabili ad alcuni arrotolati laminati a caldo e ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 08/05/2003 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio

del 6 maggio 2003

che modifica la decisione n. 283/2000/CECA della Commissione e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 584/96, (CE) n. 763/2000 e (CE) n. 1514/2002 relativamente alle misure antidumping applicabili ad alcuni arrotolati laminati a caldo e ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia(1),

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(2),

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) La Commissione, con decisione n. 283/2000/CECA(3), ha istituito un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo (attualmente classificabili ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90, in appresso: arrotolati laminati a caldo), originari di Bulgaria, India, Sudafrica, Taiwan(4) e Repubblica federale di Iugoslavia (in prosieguo denominata "Serbia e Montenegro") ed ha accettato alcuni impegni. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2002(5), le misure antidumping adottate con decisione n. 2277/96/CECA rimangono in vigore nonostante il fatto che il trattato CECA sia scaduto, e sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96 a decorrere dal 24 luglio 2002.

(2) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 584/96(6), ha istituito misure antidumping su alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 91 e 7307 93 11 99 ), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 91 e 7307 93 19 99 ), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 92 e 7307 99 30 98 ) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 92 e 7307 99 90 98, in appresso: accessori per tubi) originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia. Le misure sulle importazioni di accessori per tubi originarie della Cina sono state estese alle importazioni di alcuni accessori per tubi spediti da Taiwan (in prosieguo denominato Taipei cinese), conformemente al regolamento (CE) n. 763/2000(7). Le misure relative alle importazioni originarie della Croazia sono scadute(8), ma quelle relative alle importazioni originarie di Thailandia e Cina, estese alle importazioni spedite da Taipei cinese, rimangono in vigore grazie all'apertura della revisione in previsione della scadenza(9), ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1514/2002(10) ha istituito misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originarie di Repubblica ceca, Malaysia, Repubblica di Corea, Russia e Slovacchia.

(3) Con regolamento (CE) n. 1694/2002(11), la Commissione ha istituito misure tariffarie di salvaguardia su alcuni prodotti di acciaio, tra cui arrotolati laminati a caldo e accessori per tubi che erano già soggetti alle misure antidumping citate sopra. Ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento, i contingenti tariffari e il dazio di salvaguardia aggiuntivo (dazio salvaguardia) relativi agli arrotolati laminati a caldo non si applicano a India e Taipei cinese, mentre i contingenti tariffari e il dazio di salvaguardia relativi agli accessori per tubi non si applicano alla Cina.

(4) Le misure anti-dumping di cui sopra consistono in dazi o impegni. Le misure di salvaguardia consistono in contingenti tariffari in vigore per determinati periodi, superato il volume dei quali viene riscosso un dazio di salvaguardia.

(5) Quando viene superato il volume dei contingenti tariffari previsti dalle misure di salvaguardia, si applicano alle importazioni sia il dazio di salvaguardia che il dazio antidumping, oppure, se sono stati accettati impegni, il dazio di salvaguardia e l'obbligo di osservare l'impegno sui prezzi.

(6) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 452/2003(12), ha ritenuto che la combinazione sullo stesso prodotto di misure antidumping o antisovvenzione e di misure di salvaguardia potrebbe avere un effetto maggiore di quello previsto dalla politica e dagli obiettivi di difesa commerciale della Comunità e potrebbe costituire, per alcuni produttori esportatori che desiderano esportare nella Comunità, un onere eccessivo. Il Consiglio ha pertanto introdotto disposizioni specifiche che permettono alle istituzioni della Comunità, ove esse lo considerino appropriato, di adottare provvedimenti per garantire che la combinazione sullo stesso prodotto di misure antidumping o antisovvenzione e di misure tariffarie di salvaguardia non abbia tali effetti.

B. MODALITÀ

(7) Nella fattispecie, se da una parte non è chiaro se e quando i contingenti tariffari di salvaguardia istituiti con regolamento (CE) n. 1694/2002 saranno esauriti, dall'altra è probabile che le importazioni di arrotolati laminati a caldo e di accessori per tubi soggette a dazi antidumping o impegni saranno soggette anche al pagamento di un dazio di salvaguardia.

(8) Nel caso in oggetto, si considera che la combinazione di misure antidumping e di dazi di salvaguardia potrebbe avere un effetto maggiore di quello previsto o auspicabile dalla politica e dagli obiettivi di difesa commerciale della Comunità. In particolare, tale combinazione potrebbe costituire, per alcuni produttori esportatori che desiderano esportare nella Comunità, un onere eccessivo o tale da rendere loro impossibile l'accesso al mercato comunitario. Il Consiglio ritiene che sia opportuno modificare le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo e sulle importazioni di accessori per tubi.

(9) In tali circostanze e per garantire la certezza del diritto agli operatori economici interessati, si ritiene opportuno specificare le misure antidumping di applicazione nei casi di esaurimento dei contingenti tariffari di salvaguardia o nei casi in cui il beneficio del contingente non è richiesto o non è concesso.

(10) Nel caso di istituzione simultanea di un dazio antidumping e di un dazio di salvaguardia, se il dazio antidumping è inferiore o corrisponde al dazio di salvaguardia, è opportuno non riscuotere il dazio antidumping; se il dazio antidumping è maggiore del dazio di salvaguardia, è opportuno riscuotere solamente la parte di dazio antidumping eccedente l'importo del dazio di salvaguardia.

(11) Nei casi in cui è stato accettato un impegno sui prezzi, la Commissione e le società interessate hanno concordato corrispondenti riduzioni degli impegni sui prezzi oppure, eventualmente, che l'obbligo di osservare un prezzo minimo decade al momento della riscossione del dazio di salvaguardia.

C. PROCEDURA

(12) Tutte le parti interessate, ovvero le autorità nazionali di Bulgaria, Sudafrica, Serbia e Montenegro, Thailandia, Taipei cinese, Repubblica ceca, Malaysia, Repubblica di Corea, Russia e Slovacchia, i produttori esportatori di tali paesi coinvolti nell'inchiesta e l'industria comunitaria hanno ricevuto comunicazione dell'iniziativa proposta di cui sopra e hanno avuto la possibilità di esprimere osservazioni.

(13) Alcune parti interessate hanno inviato le proprie osservazioni alla Commissione, la quale ha debitamente esaminato tutte le argomentazioni proposte. Alcune parti hanno approvato pienamente le intenzioni della Commissione. Altre parti hanno osservato che alle importazioni a cui si applicano le misure di salvaguardia non si dovrebbero applicare misure antidumping, oppure, se già istituite, queste dovrebbero essere sospese o abrogate. Altre parti hanno sostenuto che sulle importazioni a cui si applicano misure antidumping non si dovrebbero applicare le misure di salvaguardia.

(14) Per quanto concerne la prima argomentazione, va osservato che è solo la combinazione di misure antidumping e di dazi di salvaguardia che può determinare un effetto maggiore di quello previsto o auspicabile. Solo in tale caso, infatti, alcuni produttori esportatori sono soggetti al pagamento di misure antidumping e di un dazio di salvaguardia sulle stesse importazioni. È pertanto opportuno intervenire solo nei casi in cui si applicano i dazi di salvaguardia.

(15) Per quanto concerne la seconda argomentazione, va osservato che le misure antidumping si applicano solamente alle importazioni di arrotolati laminati a caldo e di accessori per tubi originarie di alcuni paesi. Pertanto, se le misure di salvaguardia non venissero applicate alle importazioni di arrotolati laminati a caldo e di accessori per tubi soggette a misure antidumping, esse si applicherebbero soltanto ad alcune importazioni di tali prodotti originarie di alcuni paesi e non a quelle originarie di altri paesi. Ciò è contrario agli obblighi internazionali della Comunità, che prevedono che le misure di salvaguardia si applichino ad un prodotto importato indipendentemente dalla sua origine.

(16) Pertanto, avendo debitamente preso in considerazione le osservazioni presentate dalle parti in causa, si ritiene opportuno non adottare né una né l'altra delle soluzioni alternative da queste proposte e si conclude che le misure attuali sono le misure più adatte a raggiungere l'obiettivo di evitare un onere eccessivo ad alcuni produttori esportatori che desiderano esportare verso la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione n. 283/2000/CECA è inserito il seguente paragrafo:

"2a. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame originarie di Bulgaria, Sudafrica o Serbia e Montenegro siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002(13), le aliquote del dazio antidumping relative ai prodotti delle società elencate nella tabella seguente, applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il seguente paragrafo è inserito all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 584/96:

"2a. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame originarie della Thailandia siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002(14) le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

All'articolo 1, del regolamento (CE) n. 763/2000, è inserito il seguente paragrafo:

"2a. Fatto salvo il paragrafo 1, ad eccezione degli accessori prodotti ed esportati dalle citate Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd e Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, qualora le importazioni di accessori spedite da Taipei cinese siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002(15), le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 4

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1514/2002 è inserito il seguente paragrafo:

"2a. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002(16), le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto del prodotto in esame, sono:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 28 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. Efthymiou

(1) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(3) GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1043/2002/CECA (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45).

(4) Taipei cinese è riferito come Taiwan in quella decisione.

(5) GU L 149 del 7.6.2002. pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

(6) GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1592/2000 della Commissione (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1).

(7) GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2314/2000 (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 15).

(8) GU C 104 del 4.4.2001, pag. 7.

(9) GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5.

(10) GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1.

(11) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

(12) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

(13) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

(14) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

(15) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

(16) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.